Art. 4
                  Componenti del comitato portuale

  1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio l994, n. 84, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono
nominati  dal  presidente e durano in carica per un quadriennio dalla
data  di  insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o
rinnovato.  Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro
due  mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della
scadenza  del  mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti
il  comitato portuale spettera' in ogni caso al nuovo presidente dopo
la  sua  nomina  o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per
l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale e' validamente
costituito  nella composizione risultante dai membri di diritto e dai
membri  di  nomina del presidente gia' designati e nominati. I membri
nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino
al  compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione,
la  designazione  dei  componenti  di  cui  al  presente  comma  deve
pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.".
 
          Note all'art. 4:
              -  Il  testo dell'art. 9, della citata legge 28 gennaio
          1994,  n.  84,  come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
              "Art.  9 (Comitato portuale). - 1. Il comitato portuale
          e' composto:
                a) dal  presidente  dell'autorita'  portuale,  che lo
          presiede;
                b) dal   comandante  del  porto  sede  dell'autorita'
          portuale, con funzione di vice presidente;
                c) da   un   dirigente  dei  servizi  doganali  della
          circoscrizione  doganale  competente, in rappresentanza del
          Ministero delle finanze;
                d) da  un  dirigente  del competente ufficio speciale
          del  genio civile per le opere marittime, in rappresentanza
          del Ministero dei lavori pubblici;
                e) dal  presidente della giunta regionale o da un suo
          delegato;
                f) dal   presidente  della  provincia  o  da  un  suo
          delegato;
                g) dal sindaco del comune in cui e' ubicato il porto,
          qualora   la   circoscrizione  territoriale  dell'autorita'
          portuale  comprenda  il territorio di un solo comune, o dai
          sindaci   dei   comuni   ricompresi   nella  circoscrizione
          medesima, ovvero da loro delegati;
                h) dal   presidente   della   camera   di  commercio,
          industria,   artigianato   e   agricoltura  competente  per
          territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui
          delegato;
                i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
                  1) armatori;
                  2) industriali;
                  3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
                  4) spedizionieri;
                  5) agenti e raccomandatari marittimi;
                  6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
              I   rappresentanti   sono   designati   ciascuno  dalle
          rispettive  organizzazioni  nazionali  di  categoria, fatta
          eccezione  del  rappresentante  di  cui  al  n.  6)  che e'
          designato    dal    comitato   centrale   dell'albo   degli
          autotrasportatori;
                l)  da  sei  rappresentanti dei lavoratori, dei quali
          cinque  eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel
          porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorita' portuale,
          secondo  modalita'  stabilite  con decreto del Ministro dei
          trasporti   e   della   navigazione.   In   sede  di  prima
          applicazione  della  presente  legge  i  rappresentanti dei
          lavoratori    vengono    designati   dalle   organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative a livello nazionale
          e restano in carica per un quadriennio;
              l-bis)  un  rappresentante  delle  imprese  ferroviarie
          operanti  nei porti, nominato dal presidente dell'Autorita'
          portuale.
              2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del
          comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per
          un  quadriennio  dalla  data  di  insediamento del comitato
          portuale,  in  prima  costituzione  o  rinnovato.  Le  loro
          designazioni  devono pervenire al presidente entro due mesi
          dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della
          scadenza  del  mandato  dei componenti. La nomina dei nuovi
          componenti  il  comitato portuale spettera' in ogni caso al
          nuovo  presidente  dopo  la  sua  nomina  o il suo rinnovo.
          Decorso  inutilmente  il  termine  per  l'invio di tutte le
          designazioni,   il   comitato   portuale   e'   validamente
          costituito  nella  composizione  risultante  dai  membri di
          diritto   e  dai  membri  di  nomina  del  presidente  gia'
          designati  e  nominati.  I  membri nominati e designati nel
          corso  del quadriennio restano in carica fino al compimento
          del  quadriennio  stesso. In sede di prima applicazione, la
          designazione  dei  componenti di cui al presente comma deve
          pervenire  entro  trenta  giorni  dalla  data di nomina del
          presidente.
              3. Il comitato portuale:
                a) approva,    entro    novanta    giorni   dal   suo
          insediamento,   su   proposta   del  presidente,  il  piano
          operativo   triennale,   soggetto   a   revisione  annuale,
          concernente   le  strategie  di  sviluppo  delle  attivita'
          portuali  e  gli  interventi  volti a garantire il rispetto
          degli obiettivi prefissati;
                b) adotta il piano regolatore portuale;
                c) approva   la   relazione   annuale  sull'attivita'
          promozionale,  organizzativa  ed operativa del porto, sulla
          gestione   dei   servizi  di  interesse  generale  e  sulla
          manutenzione   delle  parti  comuni  nell'ambito  portuale,
          nonche'  sull'amministrazione  delle  aree  e  dei beni del
          demanio    marittimo    ricadenti    nella   circoscrizione
          territoriale  dell'autorita'  portuale, da inviare entro il
          30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e
          della navigazione;
                d) approva  il bilancio preventivo, obbligatoriamente
          in  pareggio  o in avanzo, le note di variazione e il conto
          consuntivo;
                e) delibera   in   ordine  alle  concessioni  di  cui
          all'art. 6, comma 5;
                f)  esprime  i  pareri  di  cui  all'art. 8, comma 3,
          lettere h) ed i);
                g) delibera,  su  proposta  del presidente, in ordine
          alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli
          16  e  18 di durata superiore ai quattro anni, determinando
          l'ammontare   dei   relativi  canoni,  nel  rispetto  delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  del  Ministro  dei
          trasporti  e  della  navigazione  di  cui, rispettivamente,
          all'art. 16, comma 4, e all'art. 18, commi 1 e 3;
                h) delibera,  su proposta del presidente, la nomina e
          l'eventuale revoca del segretario generale;
                i) delibera,  su  proposta del presidente, sentito il
          segretario    generale,    l'organico    della   segreteria
          tecnico-operativa   di   cui  all'art.  10,  allegando  una
          relazione  illustrativa delle esigenze di funzionalita' che
          lo giustificano;
                l)  delibera  in materia di recepimento degli accordi
          contrattuali   relativi   al   personale  della  segreteria
          tecnico-operativa di cui all'art. 10;
                m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui
          all'art. 18, comma 4;
                n)  promuove e sovrintende all'attuazione delle norme
          di cui all'art. 23;
                n-bis)   approva,  su  proposta  del  presidente,  il
          regolamento  di  contabilita',  da inviare al Ministero dei
          trasporti e della navigazione;
                n-ter)   approva,  su  proposta  del  Presidente,  la
          partecipazione  delle  autorita'  portuali alle societa' di
          cui all'art. 6, comma 6.
              4.  ll  comitato  portuale si riunisce, su convocazione
          del  presidente,  di  norma  una  volta  al  mese,  e  ogni
          qualvolta  lo  richieda  un  terzo  dei  componenti. Per la
          validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta'
          piu' uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo
          dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono
          assunte  a maggioranza  dei presenti. Il comitato adotta un
          regolamento  per  disciplinare  lo  svolgimento  delle  sue
          attivita'.
              5.  Fatto  salvo quanto previsto per l'approvazione del
          piano  regolatore  portuale,  le deliberazioni del comitato
          portuale,    adottate    con   il   voto   favorevole   dei
          rappresentanti  delle amministrazioni pubbliche competenti,
          a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e
          pareri  nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime,
          tengono luogo dei predetti atti".