Art. 5 Differimento di termini 1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unita', fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 9, commi 2 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997, n. 303, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49), e' il seguente: "Art. 9 (Interventi nel settore marittimo). 1. (Omissis). 2. E' concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel limite di ulteriori 1.200 unita'. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorita' portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, e' prorogato fino al 31 dicembre 1998. Da 3 a 7 (Omissis). 8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001, restando confermate le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990. n. 58".