Art. 5
                       Differimento di termini

  1.  Il  beneficio  di integrazione salariale di cui all'articolo 9,
comma  2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' differito al
31  luglio  1999  per  ulteriori settecento unita', fermo restando il
limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 30 giugno 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bersani, Ministro dei trasporti e della
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Visto, il Guardasigilli: Fassino

 
          Nota all'art. 5:
              -  Il testo dell'art. 9, commi 2 e 8, del decreto-legge
          30 dicembre 1997, n. 457 recante: "Disposizioni urgenti per
          lo  sviluppo  del  settore  dei  trasporti  e  l'incremento
          dell'occupazione",  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
          31 dicembre   1997,   n.  303,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   27 febbraio  1998,  n.  30
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n.
          49), e' il seguente:
              "Art. 9 (Interventi nel settore marittimo).
              1. (Omissis).
              2.  E' concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori
          e  dipendenti  delle  compagnie  e  gruppi portuali e della
          compagnia  carenanti  del  porto  di Genova, trasformati ai
          sensi  dell'art.  21  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
          successive  modificazioni,  la  proroga  del  beneficio  di
          integrazione  salariale  di  cui  all'art. 1, comma 19, del
          decreto-legge  21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre 1996, n. 647, nel
          limite  di ulteriori 1.200 unita'. Al relativo onere per il
          rimborso   a   favore   dell'INPS   provvede   la  gestione
          commissariale  del  Fondo di cui all'art. 6, comma 1, sulla
          base  di  apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso
          anche  ai  lavoratori  e  dipendenti  delle  imprese di cui
          all'art.  16  della  legge  n. 84 del 1994 ed ai dipendenti
          delle autorita' portuali, qualora non utilizzato pienamente
          nell'anno 1997, e' prorogato fino al 31 dicembre 1998.
              Da 3 a 7 (Omissis).
              8.  In favore della gestione commissariale del Fondo di
          cui  all'art.  6,  comma  1,  e' autorizzata l'assegnazione
          della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5
          miliardi  per  l'anno  1998, lire 250 miliardi per gli anni
          1999  e 2000, restando prorogata fino allo stesso anno 2000
          la  durata  di  detto  Fondo,  e  di  lire  156  miliardi a
          decorrere  dall'anno 2001, restando confermate le modalita'
          di  cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990.
          n. 58".