Art. 10 
    Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento 
 
  1. Il prescrivente e, al momento dell'indagine  diagnostica  o  del
trattamento, lo specialista devono  effettuare  un'accurata  anamnesi
allo scopo di sapere se la donna e' in  stato  di  gravidanza,  e  si
informano, nel caso di somministrazione di radiofarmaci,  se  allatta
al seno. 
  2. Lo specialista considera  la  dose  che  derivera'  all'utero  a
seguito della prestazione diagnostica o terapeutica nei casi  in  cui
la gravidanza non possa essere esclusa. Se la dose e' superiore  a  1
mSv  sulla  base  della  valutazione  dosimetrica  pone   particolare
attenzione  alla  giustificazione,  alla  necessita'  o  all'urgenza,
considerando  la  possibilita'  di  procrastinare  l'indagine  o   il
trattamento. Nel caso in cui l'indagine diagnostica o la terapia  non
possano essere procrastinate informa la donna  o  chi  per  essa  dei
rischi derivanti all'eventuale nascituro. Nel caso in  cui  si  debba
procedere  comunque  all'esposizione  lo   specialista   deve   porre
particolare attenzione al processo di ottimizzazione riguardante  sia
la madre che il nascituro. 
  3. Nei  casi  di  somministrazione  di  radiofarmaci  a  donne  che
allattano  al   seno   particolare   attenzione   e'   rivolta   alla
giustificazione, tenendo conto della  necessita'  o  dell'urgenza,  e
all'ottimizzazione, che deve essere tale sia per la madre che per  il
figlio; le prescrizioni dello specialista, in  questi  casi,  possono
comportare   anche   la   sospensione   temporanea    o    definitiva
dell'allattamento. 
  4. Le raccomandazioni per le esposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono
quelle riportate nell'allegato VI. 
  5. Fermo restando quanto disposto ai commi 1, 2  e  3,  l'esercente
delle  strutture  dove  si  svolgono  indagini  o   trattamenti   con
radiazioni ionizzanti deve assicurarsi  che  vengano  esposti  avvisi
atti a segnalare il potenziale pericolo per l'embrione, il feto o per
il lattante, nel  caso  di  somministrazione  di  radiofarmaci;  tali
avvisi devono esplicitamente invitare il paziente a  comunicare  allo
specialista lo stato di gravidanza, certa o presunta,  o  l'eventuale
situazione di allattamento.