Art. 12 
               Valutazione delle dosi alla popolazione 
 
  1. L'esercente ed il responsabile  dell'impianto  radiologico,  per
quanto di rispettiva competenza, provvedono affinche' le indagini  ed
i  trattamenti   con   radiazioni   ionizzanti   vengano   registrati
singolarmente, anche in forma sintetica. 
  2. Le regioni provvedono a valutare le esposizioni a  scopo  medico
con riguardo alla popolazione regionale e  a  gruppi  di  riferimento
della stessa, tenendo conto sia dei dati  complessivi  dell'attivita'
sanitaria in loro possesso sia predisponendo indagini campionarie sui
dati registrati di cui al comma 1. 
  3. Le  valutazioni  di  cui  al  comma  2,  vengono  comunicate  al
Ministero della sanita' entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e successivamente con frequenza quinquennale. 
  4. La registrazione dei dati di cui al comma 1 puo' avvenire  anche
su supporto informatico.