Art. 12 Valutazione delle dosi alla popolazione 1. L'esercente ed il responsabile dell'impianto radiologico, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinche' le indagini ed i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano registrati singolarmente, anche in forma sintetica. 2. Le regioni provvedono a valutare le esposizioni a scopo medico con riguardo alla popolazione regionale e a gruppi di riferimento della stessa, tenendo conto sia dei dati complessivi dell'attivita' sanitaria in loro possesso sia predisponendo indagini campionarie sui dati registrati di cui al comma 1. 3. Le valutazioni di cui al comma 2, vengono comunicate al Ministero della sanita' entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con frequenza quinquennale. 4. La registrazione dei dati di cui al comma 1 puo' avvenire anche su supporto informatico.