Art. 14 
                       Apparato sanzionatorio 
 
  1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, in  tema  di
giustificazione, ed all'articolo 4, in  tema  di  ottimizzazione,  e'
punita con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da  lire  cinque
milioni a lire venti milioni. 
  2. L'esposizione di persone a scopo di ricerca scientifica clinica,
senza  il  loro  consenso,  in   violazione   dell'obbligo   di   cui
all'articolo 5, comma 6, e' punita con l'arresto da due a sei mesi  o
con l'ammenda da lire venti milioni  a  lire  ottanta  milioni.  Ogni
altra violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 5  e'
punita con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda  da  lire
un milione a lire cinque milioni. 
  3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 6, comma 3, 8,
commi 2, 6 e 7, 9, 10, 11 e 12, comma 1, e' punita con l'arresto fino
a quindici giorni o con l'ammenda da lire un milione  a  lire  cinque
milioni.