Art. 3 
                    Principio di giustificazione 
 
  1. E' vietata l'esposizione non giustificata. 
  2. Le esposizioni mediche di cui all'articolo 1, com-ma  2,  devono
mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante la  valutazione
dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse
prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute  della  persona  e
della collettivita', rispetto al danno alla persona che l'esposizione
potrebbe causare, tenendo conto dell'efficacia, dei  vantaggi  e  dei
rischi di tecniche alternative  disponibili,  che  si  propongono  lo
stesso  obiettivo,  ma  che  non  comportano  un'esposizione,  ovvero
comportano una minore  esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti.  In
particolare: 
    a) tutti i nuovi tipi  di  pratiche  che  comportano  esposizioni
mediche devono essere giustificate preliminarmente  prima  di  essere
generalmente adottate; 
    b) i  tipi  di  pratiche  esistenti  che  comportano  esposizioni
mediche possono essere  riveduti  ogni  qualvolta  vengano  acquisite
prove  nuove  e  rilevanti  circa  la  loro  efficacia  o   le   loro
conseguenze; 
    c) il processo di  giustificazione  preliminare  e  di  revisione
delle   pratiche   deve    svolgersi    nell'ambito    dell'attivita'
professionale specialistica tenendo conto dei risultati della ricerca
scientifica. 
  3. Il Ministero della sanita' puo' vietare,  sentito  il  Consiglio
superiore di sanita', tipi di esposizioni mediche non giustificati. 
  4.  Tutte  le  esposizioni  mediche   individuali   devono   essere
giustificate preliminarmente, tenendo conto degli obiettivi specifici
dell'esposizione e delle caratteristiche della  persona  interessata.
Se un tipo di pratica  che  comporta  un'esposizione  medica  non  e'
giustificata in generale, puo'  essere  giustificata  invece  per  il
singolo individuo in circostanze da valutare caso per caso. 
  5. Il prescrivente e lo specialista, per  evitare  esposizioni  non
necessarie, si avvalgono delle informazioni acquisite o si assicurano
di  non  essere  in  grado  di  procurarsi  precedenti   informazioni
diagnostiche  o  documentazione  medica  pertinenti   alla   prevista
esposizione. 
  6. Le esposizioni mediche per la ricerca clinica e  biomedica  sono
valutate dal comitato etico istituito ai sensi della norme vigenti. 
  7. Le esposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  e),  che
non presentano un beneficio  diretto  per  la  salute  delle  persone
esposte, devono essere giustificate  in  modo  particolare  e  devono
essere effettuate secondo le indicazioni di cui all'articolo 4, comma
6. 
  8. Le esposizioni di cui all'articolo 1, comma 3,  devono  mostrare
di essere sufficientemente  efficaci  per  la  salute  del  paziente,
tenendo conto dei vantaggi diretti, dei vantaggi per  le  persone  di
cui all'articolo 1, comma 3,  nonche'  del  danno  che  l'esposizione
potrebbe causare; le relative giustificazioni e i relativi vincoli di
dose sono quelli indicati nell'allegato I, parte I. 
  9. Le esposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono vietate  nei
confronti dei minori di 18 anni e delle donne con gravidanza in atto.