Art. 4
                     Principio di ottimizzazione

  1. Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici
di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  ad  eccezione  delle  procedure
radioterapeutiche,  devono  essere  mantenute  al  livello piu' basso
ragionevolmente   ottenibile  e  compatibile  con  il  raggiungimento
dell'informazione  diagnostica  richiesta,  tenendo  conto di fattori
economici  e  sociali;  il  principio  di  ottimizzazione riguarda la
scelta  delle attrezzature, la produzione adeguata di un'informazione
diagnostica  appropriata o del risultato terapeutico, la delega degli
aspetti  pratici,  nonche'  i  programmi per la garanzia di qualita',
inclusi  il  controllo della qualita', l'esame e la valutazione delle
dosi o delle attivita' somministrate al paziente.
  2.  Per  tutte  le  esposizioni  mediche a scopo terapeutico di cui
all'articolo  1, comma 2, lettera a), lo specialista deve programmare
individualmente  l'esposizione dei volumi bersaglio tenendo conto che
le  dosi a volumi e tessuti non bersaglio devono essere le piu' basse
ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico
perseguita con l'esposizione.
  3.   Ai   fini   dell'ottimizzazione  dell'esecuzione  degli  esami
radiodiagnostici  si  deve  tenere  conto  dei livelli diagnostici di
riferimento (LDR) secondo le linee guida indicate nell'allegato II.
  4.  Le  procedure  di  giustificazione  e  di  ottimizzazione della
ricerca  scientifica  comportante esposizioni a radiazioni ionizzanti
di  cui  all'articolo  1, comma 2, lettera d), si conformano a quanto
previsto  nell'allegato  III.  Nei casi in cui i programmi di ricerca
non  siano  suscettibili  di  produrre benefici diretti sulla persona
esposta, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 99
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
  5.  In  deroga  a quanto stabilito al comma 4, nel caso di pazienti
che   accettano   volontariamente   di   sottoporsi   a   trattamento
sperimentale terapeutico o diagnostico e che si aspettano di ricevere
un  beneficio  terapeutico  o  diagnostico  da  tale  trattamento, lo
specialista  programma  su  base  individuale i livelli massimi delle
dosi.
  6. Particolare attenzione deve essere posta a che la dose derivante
da  esposizione medico-legale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
e), sia mantenuta al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile.
  7.  Le  procedure  di  ottimizzazione  e  i  vincoli di dose per le
esposizioni   di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  di  soggetti  che
coscientemente  e volontariamente collaborano, al di fuori della loro
occupazione,  all'assistenza  ed al conforto di pazienti sottoposti a
diagnosi   o,   se   del   caso,  a  terapia,  sono  quelli  indicati
nell'allegato I, parte II.
  8.  Nel  caso  di un paziente sottoposto ad un trattamento o ad una
diagnosi  con  radianuclidi,  se  del  caso,  il medico nucleare o il
radioterapista  fornisce  al  paziente  stesso o al suo tutore legale
istruzioni  scritte  volte  a  ridurre,  per  quanto  ragionevolmente
conseguibile,  le  dosi  per  le  persone  in diretto contatto con il
paziente,   nonche'  le  informazioni  sui  rischi  delle  radiazioni
ionizzanti.  Tali  istruzioni  sono  impartite  prima  di lasciare la
struttura sanitaria.
  9.  Per  quanto  riguarda l'attivita' dei radionuclidi presenti nel
paziente all'atto dell'eventuale dimissione da strutture protette, si
applica, in attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo
105,  comma  1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, quanto
previsto nell'allegato I, parte II.
 
          Nota all'art. 4:
              - Si riporta il testo degli articoli 99 e 105, comma 1,
          del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:
              "Art.  99.  (Norme generali di protezione - Limitazione
          delle  esposizioni).  -  1.  Chiunque  pone  in  essere  le
          attivita' disciplinate dal presente decreto deve attuare le
          misure  necessarie  al  fine  di evitare che le persone del
          pubblico  siano  esposte al rischio di ricevere o impegnare
          dosi  superiori  a  quelle  fissate  con  il decreto di cui
          all'articolo  96,  anche  a  seguito  di  contaminazione di
          matrici.
              2.  Chiunque  pone  in essere le attivita' disciplinate
          deve  inoltre  adottare  tutte  le  misure  di  sicurezza e
          protezione   idonee   a   ridurre  al  livello  piu'  basso
          ragionevolmente  ottenibile, secondo le norme specifiche di
          buona  tecnica, i contributi alle dosi ricevute o impegnate
          dai gruppi di riferimento della popolazione.
              3.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          ai casi di cui all'articolo 96, comma 5".
              "Art.  105.  -  1. I radionuclidi comunque presenti nel
          corpo  umano  non sono soggetti alle disposizioni stabilite
          nei   capi   V   e  VI.  Per  tali  radionuclidi  le  altre
          disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  con le
          modalita'  ed  a  partire  dalle  soglie  di quantita' o di
          concentrazione  che, anche in relazione al tipo di sorgente
          radioattiva,  sono stabilite con decreto del Ministro della
          sanita',  di  concerto  con  i Ministri dell'ambiente e del
          lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA".