Art. 5 
                           Responsabilita' 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  all'articolo  3,  comma  6,  le
esposizioni mediche sono effettuate dallo  specialista  su  richiesta
motivata del prescrivente. La scelta  delle  metodologie  e  tecniche
idonee ad  ottenere  il  maggior  beneficio  clinico  con  il  minimo
detrimento  individuale  e  la  valutazione  sulla  possibilita'   di
utilizzare tecniche sostitutive non basate su  radiazioni  ionizzanti
compete allo specialista. 
  2. Ogni esposizione medica di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  e'
effettuata sotto la responsabilita' dello specialista. 
  3. Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di  parte
di  essa  possono  essere  delegati  dallo  specialista  al   tecnico
sanitario di radiologia  medica  o  all'infermiere  o  all'infermiere
pediatrico,  ciascuno   nell'ambito   delle   rispettive   competenze
professionali. 
  4. Le procedure da seguire nel caso  di  esami  medico-legali  sono
quelle previste nell'ambito della disciplina vigente in materia. 
  5.  L'esercente  ha  l'obbligo  di  identificare  il   responsabile
dell'impianto radiologico. 
  6. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica
possono essere effettuate soltanto  con  il  consenso  scritto  delle
persone  medesime,  previa  informazione  sui  rischi  connessi   con
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.