Art. 6 
                              Procedure 
 
  1. Il Ministero della sanita' adotta linee guida per  le  procedure
inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentato,  nonche'
raccomandazioni ai prescriventi relative ai criteri  di  riferimento,
ivi comprese le dosi, per le esposizioni mediche  che  consentono  di
caratterizzare la prestazione sanitaria connessa con la pratica; tali
linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Il responsabile dell'impianto radiologico provvede  a  che,  per
ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata ai sensi del comma
1, siano adottati protocolli  scritti  di  riferimento  per  ciascuna
attrezzatura. 
  3.  L'esercente  e  il  responsabile   dell'impianto   radiologico,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  garantiscono  che  nelle
procedure inerenti la radioterapia lo specialista si  avvalga  di  un
esperto in fisica medica e che nelle attivita' di  medicina  nucleare
in vivo sia disponibile un esperto  in  fisica  medica.  Nelle  linee
guida di cui  al  comma  1  sono  eventualmente  stabilite  le  altre
pratiche radiologiche in cui debba essere previsto l'intervento di un
esperto in fisica  medica  per  consulenza  sull'ottimizzazione,  ivi
compresa la dosimetria  dei  pazienti  e  la  garanzia  di  qualita',
compreso il controllo di qualita', nonche' per consulenza su problemi
connessi con la radioprotezione relativa alle esposizioni mediche, se
richiesto. 
  4. Il Ministero della sanita', sentito il  Consiglio  superiore  di
sanita' e tenendo conto dell'evoluzione  scientifica,  nonche'  degli
orientamenti  dell'Unione  europea  ed  internazionali,  adotta,  con
provvedimenti    da    pubblicarsi    nella    Gazzetta    Ufficiale,
raccomandazioni concernenti le verifiche cliniche che debbono  essere
effettuate nell'ambito dell'esercizio professionale specialistico. 
  5. Il responsabile dell'impianto radiologico verifica ogni due anni
i livelli diagnostici di riferimento utilizzati  nelle  procedure  di
cui all'allegato II. In caso  di  superamento  costante  dei  livelli
diagnostici  lo  segnala  all'esercente  che  adotta  gli  interventi
correttivi  necessari  per  conformarsi  alle  linee  guida  di   cui
all'allegato  II.  I  risultati  della  verifica  e  gli   interventi
correttivi  eventualmente  effettuati  sono  annotati   su   apposito
registro.