Art. 8 
                            Attrezzature 
 
  1.  Le  regioni  nell'ambito  del  sistema  previsto  dal   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e  successive  modifiche,  per
evitare  l'inutile  proliferazione  di   attrezzature   radiologiche,
provvedono affinche': 
    a) tutte le attrezzature radiologiche in uso siano  tenute  sotto
stretta sorveglianza per quanto riguarda la  radioprotezione  e  solo
strutture  autorizzate  intraprendano  pratiche  mediche  comportanti
esposizioni; 
    b) l'esercente tenga un inventario aggiornato delle  attrezzature
radiologiche; 
    c) le autorizzazioni vengano concesse sulla base dei  criteri  di
pianificazione  sanitaria  regionale,  tenuto  conto  degli   aspetti
economici  e  sociali  e  della  necessita'  di  evitare  la  inutile
proliferazione di attrezzature radiologiche. 
  2.   Il   responsabile   dell'impianto   radiologico,   avvalendosi
dell'esperto in fisica medica, provvede: 
    a) a che siano intrapresi adeguati programmi  di  garanzia  della
qualita', compreso il controllo di qualita', nonche'  di  valutazione
della dose o dell'attivita' somministrata ai pazienti; 
    b)  a  che  siano  effettuate   prove   di   accettazione   prima
dell'entrata in uso delle attrezzature radiologiche e quindi prove di
funzionamento sia a intervalli  regolari  che  dopo  ogni  intervento
rilevante di manutenzione.  In  base  ai  risultati  delle  prove  il
responsabile dell'impianto esprime il giudizio di  idoneita'  all'uso
clinico delle attrezzature. 
  3.   Il   responsabile   dell'impianto   radiologico,   avvalendosi
dell'incaricato dell'esecuzione dei controlli di qualita', predispone
il protocollo di esecuzione delle prove necessarie  ad  esprimere  il
proprio giudizio di idoneita'. 
  4. Il Ministero della sanita', sentito il  Consiglio  superiore  di
sanita' e tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica,  nonche'
degli orientamenti dell'Unione europea e  internazionali,  elabora  e
diffonde   linee   guida   concernenti   i   criteri   specifici   di
accettabilita' dell'attrezzatura,  al  fine  di  indicare  quando  e'
necessario   un   adeguato   intervento   correttivo,   che   includa
eventualmente l'ipotesi di mettere l'attrezzatura fuori servizio.  In
sede di prima applicazione si applica quanto  previsto  dall'allegato
V. 
  5. Il responsabile dell'impianto  radiologico,  quando  accerta  il
verificarsi delle ipotesi indicate nei criteri di  cui  al  comma  4,
segnala  all'esercente  la  necessita'  di  adottare  gli   opportuni
interventi  correttivi  ovvero  quelli  opportuni  per  ovviare  agli
inconvenienti,  compreso  quello  di  mettere   fuori   servizio   le
attrezzature. 
  6.  Per  quanto  riguarda  la   fluoroscopia,   gli   esami   senza
intensificazione  dell'immagine  o   tecniche   analoghe   non   sono
giustificati e sono pertanto vietati. 
  7. Gli esami fluoroscopici senza  dispositivo  per  controllare  il
rateo  di  dose  sono  limitati  a  casi  giustificati  da   esigenze
diagnostiche o terapeutiche. 
  8. In caso di utilizzazione di un'attrezzatura radiodiagnostica  di
nuova installazione,  questa  attrezzatura  deve  essere  munita,  se
fattibile, di un dispositivo che  informi  lo  specialista  circa  la
quantita' di radiazioni  ionizzanti  prodotte  dall'attrezzatura  nel
corso della procedura radiologica. 
  9. I dati relativi ai programmi, ai controlli e alle prove  di  cui
al comma 2 sono registrati e conservati per  almeno  cinque  anni,  a
cura del responsabile dell'impianto radiologico,  anche  su  supporto
informatico; in tale caso, deve essere garantita la permanenza  delle
registrazioni, anche mediante la duplicazione del supporto.