ALLEGATO III Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'allegato III: - Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, vedi note all'art. 7. - Si riporta il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per l'argomento si veda in note alle premesse: "Art. 108 (Ricerca scientifica clinica). - 1. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone medesime. previa informazione sui rischi connessi con l'esposizione delle radiazioni ionizzanti e solo nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della sanita', che puo' stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le persone esposte. 2. Nei casi in cui i programmi di ricerca non siano suscettibili di produrre benefici diretti sulla persona esposta si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 99. 3. In caso di minori o di soggetti con ridotta capacita' di intendere e di volere, il consenso di cui al comma 1, deve essere espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza. 4. La ricerca scientifica clinica non puo' essere condotta su donne sane in eta' fertile, salvo i casi in cui la gravidanza possa essere sicuramente esclusa". - Il decreto del Ministro della sanita' 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122, del 28 maggio 1998, reca: "Linee guida per l'istituzione ed il funzionamento del comitati etici". - Il decreto del Ministro della sanita' 28 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 reca: "Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti della composizione e della innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo".