Art. 10

  1. All'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  L'Agenzia e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni
mobili  e immobili strumentali alla sua attivita'. I beni materiali e
immateriali  della  soppressa  AIMA  sono  trasferiti all'Agenzia con
effetto dalla data di cui all'articolo 2, comma 4-bis.".
 
          Nota all'art. 10:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo  27 maggio  1999,  n.  165, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art. 11 (Beni e dotazioni finanziarie). - 1. L'Agenzia
          e'  dotata  di  un  fondo  di dotazione costituito dai beni
          mobili  e  immobili  strumentali alla sua attivita'. I beni
          materiali   e   immateriali   della   soppressa  AIMA  sono
          trasferiti  all'Agenzia  con  effetto  dalla  data  di  cui
          all'art. 2, comma 4-bis.
              2.  Nella  dotazione di cui al comma 1 sono comprese le
          assegnazioni  a carico dello Stato occorrenti ad assicurare
          l'esecuzione  da  parte del SIAN, ai sensi dell'art. 15 del
          decreto   legislativo   n.  173  del  1998,  dei  controlli
          finalizzati  alla  gestione delle erogazioni previste dalla
          normativa  comunitaria e nazionale, effettuate dall'Agenzia
          e  dai  servizi  ed  organismi  di cui all'art. 3, comma 4.
          Dette    assegnazioni   sono   calcolate   al   netto   dei
          finanziamenti  e  cofinanziamenti  a  favore  degli  organi
          nazionali  di  controllo  previsti  dalla vigente normativa
          comunitaria".