Art. 10 1. All'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Agenzia e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attivita'. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia con effetto dalla data di cui all'articolo 2, comma 4-bis.".
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 11 (Beni e dotazioni finanziarie). - 1. L'Agenzia e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attivita'. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia con effetto dalla data di cui all'art. 2, comma 4-bis. 2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare l'esecuzione da parte del SIAN, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, dei controlli finalizzati alla gestione delle erogazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, effettuate dall'Agenzia e dai servizi ed organismi di cui all'art. 3, comma 4. Dette assegnazioni sono calcolate al netto dei finanziamenti e cofinanziamenti a favore degli organi nazionali di controllo previsti dalla vigente normativa comunitaria".