Art. 11

  1. All'articolo 12 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Fino  alla data di subentro dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo
2,  comma  4-bis,  l'AIMA  in liquidazione continua a provvedere alla
erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a
quelle  precedenti  e svolge i compiti di organismo di intervento nel
mercato  agricolo  previsti  dalla  normativa comunitaria. I rapporti
gia'  in  essere  con  le  organizzazioni  professionali  agricole in
relazione  all'attivita'  istituzionale  delle  stesse, in favore dei
produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta
dati  ed  elementi  di  fatto  occorrenti  anche per le operazioni di
controllo   previste   dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale  e
rispondenti  all'interesse  della  collettivita', sono prorogati sino
alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il
30 giugno 1999.".
  2. All'articolo 12 i commi 3, 6, 7 e 8 sono soppressi.
 
          Nota all'art. 11:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo  27 maggio  1999,  n.  165, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  12  (Norme  transitorie). - 1. Fino alla data di
          subentro  dell'Agenzia,  ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis,
          l'AIMA   in   liquidazione   continua   a  provvedere  alla
          erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in
          corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo
          di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa
          comunitaria.   I   rapporti   gia'   in   essere   con   le
          organizzazioni    professionali   agricole   in   relazione
          all'attivita'  istituzionale  delle  stesse,  in favore dei
          produttori     agricoli    aderenti,    di    informazione,
          divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti
          anche   per  le  operazioni  di  controllo  previste  dalla
          normativa    comunitaria    e   nazionale   e   rispondenti
          all'interesse della collettivita', sono prorogati sino alla
          scadenza  della  campagna  agraria  in corso e comunque non
          oltre il 30 giugno 1999.
              2. Il commissario liquidatore, di cui all'art. 1, comma
          2,  svolge anche le funzioni necessarie all'adempimento dei
          compiti  conservati  quale  organismo pagatore dell'AIMA in
          liquidazione  ai  sensi  del comma 1 del presente articolo,
          nel  rispetto  delle  disposizioni previste dal regolamento
          (CE) n. 1663/95. Dalla data di insediamento del commissario
          liquidatore   cessano   dalle   funzioni   il   commissario
          straordinario di govemo e il subcommissario dell'AIMA.
              3. (Soppresso).
              4.   Allo  scopo  di  garantire,  da  parte  dell'AIMA,
          dell'Agenzia  e  dei servizi e degli organismi pagatori, la
          continuita'  nell'erogazione  dei  pagamenti degli aiuti ai
          produttori,  nelle  more dell'attuazione delle disposizioni
          di  cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
          n.   173,   sono  prorogati,  sino  all'espletamento  delle
          procedure  di gara previste dalla normativa comunitaria, da
          avviarsi  entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore del
          presente  decreto  e  da  concludersi,  comunque,  entro  i
          successivi  sei  mesi,  gli  atti  esecutivi  e i contratti
          stipulati  per  lo sviluppo, il funzionamento e l'esercizio
          dei  sistemi  informativi  del  SIAN  e  dell'AIMA,  per la
          gestione  degli  interventi  connessi con l'applicazione di
          regolamenti  comunitari  e  nazionali in materia di aiuti e
          per  la gestione e l'aggiomamento degli schedari oleicolo e
          viticolo.  I  fondi  necessari  all'AIMA,  all'Agenzia e ai
          servizi  e  agli  organismi  pagatori,  per i predetti sono
          reperiti ai sensi dell'art. 11, comma 2.
              5.  Le  spese  per  la liquidazione sono a carico di un
          fondo  costituito  presso il Ministero, da trasferire su un
          conto   corrente   speciale   acceso  presso  la  tesoreria
          provinciale   dello   Stato  di  Roma,  finanziato  con  le
          disponibilita'  esistenti  all'atto  dell'insediamento  del
          commissario   liquidatore  e  con  quelle  assegnate  dalle
          successive leggi finanziarie.
              6. (Soppresso).
              7. (Soppresso).
              8. (Soppresso).
              9.  Il  commissario  liquidatore dell'AIMA e gli organi
          dell'Agenzia  sono  nominati  entro  quarantacinque  giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Un
          contingente  di  personale  di cui all'art. 6 e' distaccato
          temporaneamente  presso  l'Agenzia,  per  le  esigenze  dei
          suddetti  organi, con decreto del Ministro per le politiche
          agricole".