Art. 11 1. All'articolo 12 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fino alla data di subentro dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, l'AIMA in liquidazione continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti gia' in essere con le organizzazioni professionali agricole in relazione all'attivita' istituzionale delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le operazioni di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale e rispondenti all'interesse della collettivita', sono prorogati sino alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno 1999.". 2. All'articolo 12 i commi 3, 6, 7 e 8 sono soppressi.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 12 (Norme transitorie). - 1. Fino alla data di subentro dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, l'AIMA in liquidazione continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti gia' in essere con le organizzazioni professionali agricole in relazione all'attivita' istituzionale delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le operazioni di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale e rispondenti all'interesse della collettivita', sono prorogati sino alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno 1999. 2. Il commissario liquidatore, di cui all'art. 1, comma 2, svolge anche le funzioni necessarie all'adempimento dei compiti conservati quale organismo pagatore dell'AIMA in liquidazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1663/95. Dalla data di insediamento del commissario liquidatore cessano dalle funzioni il commissario straordinario di govemo e il subcommissario dell'AIMA. 3. (Soppresso). 4. Allo scopo di garantire, da parte dell'AIMA, dell'Agenzia e dei servizi e degli organismi pagatori, la continuita' nell'erogazione dei pagamenti degli aiuti ai produttori, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono prorogati, sino all'espletamento delle procedure di gara previste dalla normativa comunitaria, da avviarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e da concludersi, comunque, entro i successivi sei mesi, gli atti esecutivi e i contratti stipulati per lo sviluppo, il funzionamento e l'esercizio dei sistemi informativi del SIAN e dell'AIMA, per la gestione degli interventi connessi con l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e per la gestione e l'aggiomamento degli schedari oleicolo e viticolo. I fondi necessari all'AIMA, all'Agenzia e ai servizi e agli organismi pagatori, per i predetti sono reperiti ai sensi dell'art. 11, comma 2. 5. Le spese per la liquidazione sono a carico di un fondo costituito presso il Ministero, da trasferire su un conto corrente speciale acceso presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, finanziato con le disponibilita' esistenti all'atto dell'insediamento del commissario liquidatore e con quelle assegnate dalle successive leggi finanziarie. 6. (Soppresso). 7. (Soppresso). 8. (Soppresso). 9. Il commissario liquidatore dell'AIMA e gli organi dell'Agenzia sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Un contingente di personale di cui all'art. 6 e' distaccato temporaneamente presso l'Agenzia, per le esigenze dei suddetti organi, con decreto del Ministro per le politiche agricole".