Art. 12

  1. Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
"Art.  12-bis  (Norme  finali).  -  1.  Le disposizioni di legge e di
regolamento  non incompatibili con quelle recate dal presente decreto
legislativo, relative all'AIMA, s'intendono riferite all'Agenzia.
2.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 dicembre 1974, n. 727, si applicano
altresi'  ai  fondi assegnati all'Agenzia e destinati al pagamento di
aiuti, premi e contributi comunitari.".
 
          Nota all'art. 12:
              - Si  trascrive  il testo del secondo comma dell'art. 2
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 dicembre
          1974,  n.  727  (Attuazione  della  decisione del Consiglio
          delle  Comunita'  europee  relativa  alla  sostituzione dei
          contributi   finanziari  degli  Stati  membri  con  risorse
          proprie   delle  Comunita'  e  dei  regolamenti  comunitari
          relativi  al  finanziamento della politica agricola comune,
          in  applicazione  dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970,
          n. 1185):
              "Art.  2. - 2. Le  somme  dovute  dall'AIMA agli aventi
          diritto,  in  attuazione di provvidenze indicate all'art. 1
          del  decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973,
          n.  532,  e  all'art.  1  del presente decreto, non possono
          essere   sequestrate,   pignorate   o  formare  oggetto  di
          provvedimenti    cautelari,    ivi    compresi    i   fermi
          amministrativi  di cui all'art. 69, ultimo comma, del regio
          decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  tranne  che  per il
          recupero  da  parte dell'AIMA di pagamenti indebiti di tali
          provvidenze".