Art. 12 1. Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: "Art. 12-bis (Norme finali). - 1. Le disposizioni di legge e di regolamento non incompatibili con quelle recate dal presente decreto legislativo, relative all'AIMA, s'intendono riferite all'Agenzia. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, si applicano altresi' ai fondi assegnati all'Agenzia e destinati al pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari.".
Nota all'art. 12: - Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727 (Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita' e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185): "Art. 2. - 2. Le somme dovute dall'AIMA agli aventi diritto, in attuazione di provvidenze indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e all'art. 1 del presente decreto, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte dell'AIMA di pagamenti indebiti di tali provvidenze".