Art. 13

  1. L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art.  13  (Certificazione).  - 1. Gli organismi pagatori affidano la
certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95,
con  riferimento  alle  spese  del Fondo europeo di orientamento e di
garanzia   in   agricoltura   (FEOGA),   a  societa'  abilitate,  non
controllate  dallo  Stato,  nel  rispetto della normativa nazionale e
comu-nitaria sugli appalti pubblici di servizi.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 giugno 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle
                              politiche agricole e forestali
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Nota all'art. 13:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 3 del regolamento
          (CE)  n.  1663/95,  il  cui  titolo  e'  riportato  in nota
          all'art. 4:
              "Art.  3.  - 1. La certificazione cui si fa riferimento
          nell'art. 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE)
          n.  729/70  e'  rilasciata da un servizio o da un organismo
          indipendente  sotto  il  profilo  funzionale dall'organismo
          pagatore  e  dell'organismo di coordinamento e che abbia le
          competenze tecniche necessarie (organo di certificazione).
              La  certificazione  si basa su un esame delle procedure
          nonche'  sull'esame  di  un  campione  di  operazioni. Essa
          riguarda   la   conformita'  dei  pagamenti  con  le  norme
          comunitarie  solo  per  quanto  concerne la capacita' delle
          strutture   amministrative   degli  organismi  pagatori  di
          verificare  tale  conformita'  prima  che  il pagamento sia
          eseguito.
              L'organismo    di   certificazione   effettua   l'esame
          attenendosi    a    norme   sulla   revisione   dei   conti
          internazionalmente   riconosciute.   I   controlli  vengono
          effettuati   nel   corso   alla   fine  di  ogni  esercizio
          finanziario.  Anteriormente  al  31 gennaio  dell'esercizio
          successivo,   l'organismo   di   certificazione  redige  la
          certificazione  e  una  relazione  sui propri accertamenti,
          precisando  in  particolare  se  abbia ottenuto garanzie in
          merito  al fatto che i conti da presentare alla Commissione
          siano  completi,  esatti e veritieri, e che le procedure di
          controllo interno abbiano funzionato in modo soddisfacente.
              2.  Qualora  sia  riconosciuto  piu'  di  un  organismo
          pagatore, lo Stato membro puo' basarsi sulla certificazione
          rilasciata  da  servizi o organismi che hanno certificato i
          conti dei rispettivi organismi pagatori, purche' ottenga la
          garanzia  che l'oggetto dei controlli e le norme seguite al
          riguardo sono conformi alle prescrizioni del paragrafo 1.
              3. La relazione di cui al paragrafo 1 indica:
                se  le  procedure  applicate dai servizi pagatori con
          particolare  riguardo  alle  condizioni  richieste  per  il
          riconoscimento   offrono   adeguate   garanzie  per  quanto
          riguarda  la conformita' delle operazioni imputate al Fondo
          alle  norme comunitarie, e quali raccomandazioni sono state
          fatte per migliorare i sistemi;
                se  i  conti  annui  di  cui all'art. 4, paragrafo 1,
          lettera  a),  concordano  con  i libri e registri contabili
          degli organi pagatori;
                se  le  dichiarazioni  di  spesa  e  delle operazioni
          d'intervento  di cui all'art. 5, possono essere considerate
          come   registrazioni  sostanzialmente  vertiere,  esatte  e
          complete di operazioni imputate al Fondo;
                se  gli  interessi  finanziari  della  Comunita' sono
          debitamente  tutelati  per  quanto  riguarda  gli  anticipi
          pagati,  le  garanzie  ottenute,  le  scorte  d'intervento,
          nonche' gli importi da percepire;
                se   le   raccomandazioni  formulate  agli  organismi
          pagatori per migliorare i sistemi sono state seguite.
              La relazione e' accompagnata da informazioni sul numero
          e  le  qualificazioni  del  personale  che  ha  operato  la
          verifica,  sul  lavoro  svolto, sul numero delle operazioni
          esaminate,    sui    livelli    di   rappresentativita'   e
          attendibilita'  ottenuti,  sulle debolezze riscontrate e le
          raccomandazioni  fatte per eventuali miglioramenti, nonche'
          sulle  operazioni svolte dall'organismo di certificazione e
          da  altri organismi di revisione contabile, sia esterni che
          interni  agli  organismi  pagatori,  da  cui l'organismo di
          certificazione  abbia integralmente o parzialmente ricavato
          elementi di verifica in materia".