Art. 13 1. L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Certificazione). - 1. Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA), a societa' abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comu-nitaria sugli appalti pubblici di servizi.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Loiero, Ministro per gli affari regionali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 13: - Si trascrive il testo dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1663/95, il cui titolo e' riportato in nota all'art. 4: "Art. 3. - 1. La certificazione cui si fa riferimento nell'art. 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 e' rilasciata da un servizio o da un organismo indipendente sotto il profilo funzionale dall'organismo pagatore e dell'organismo di coordinamento e che abbia le competenze tecniche necessarie (organo di certificazione). La certificazione si basa su un esame delle procedure nonche' sull'esame di un campione di operazioni. Essa riguarda la conformita' dei pagamenti con le norme comunitarie solo per quanto concerne la capacita' delle strutture amministrative degli organismi pagatori di verificare tale conformita' prima che il pagamento sia eseguito. L'organismo di certificazione effettua l'esame attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute. I controlli vengono effettuati nel corso alla fine di ogni esercizio finanziario. Anteriormente al 31 gennaio dell'esercizio successivo, l'organismo di certificazione redige la certificazione e una relazione sui propri accertamenti, precisando in particolare se abbia ottenuto garanzie in merito al fatto che i conti da presentare alla Commissione siano completi, esatti e veritieri, e che le procedure di controllo interno abbiano funzionato in modo soddisfacente. 2. Qualora sia riconosciuto piu' di un organismo pagatore, lo Stato membro puo' basarsi sulla certificazione rilasciata da servizi o organismi che hanno certificato i conti dei rispettivi organismi pagatori, purche' ottenga la garanzia che l'oggetto dei controlli e le norme seguite al riguardo sono conformi alle prescrizioni del paragrafo 1. 3. La relazione di cui al paragrafo 1 indica: se le procedure applicate dai servizi pagatori con particolare riguardo alle condizioni richieste per il riconoscimento offrono adeguate garanzie per quanto riguarda la conformita' delle operazioni imputate al Fondo alle norme comunitarie, e quali raccomandazioni sono state fatte per migliorare i sistemi; se i conti annui di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), concordano con i libri e registri contabili degli organi pagatori; se le dichiarazioni di spesa e delle operazioni d'intervento di cui all'art. 5, possono essere considerate come registrazioni sostanzialmente vertiere, esatte e complete di operazioni imputate al Fondo; se gli interessi finanziari della Comunita' sono debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi pagati, le garanzie ottenute, le scorte d'intervento, nonche' gli importi da percepire; se le raccomandazioni formulate agli organismi pagatori per migliorare i sistemi sono state seguite. La relazione e' accompagnata da informazioni sul numero e le qualificazioni del personale che ha operato la verifica, sul lavoro svolto, sul numero delle operazioni esaminate, sui livelli di rappresentativita' e attendibilita' ottenuti, sulle debolezze riscontrate e le raccomandazioni fatte per eventuali miglioramenti, nonche' sulle operazioni svolte dall'organismo di certificazione e da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che interni agli organismi pagatori, da cui l'organismo di certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato elementi di verifica in materia".