Art. 2

  1. All'articolo 2 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  E'  istituito,  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
ente  di  diritto  pubblico  non  economico,  di  seguito  denominato
Agenzia.  L'Agenzia  e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero".
  2. All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis.  A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA
in  liquidazione  in tutti i rapporti attivi e passivi, nonche' nella
qualifica di organismo pagatore.".
 
          Nota all'art. 2:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  27 maggio  1999,  n.  165, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  2 (Istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
          agricoltura).  -  1. E' istituito, dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per
          le  erogazini  in agricoltura, ente di diritto pubblico non
          economico,  di  seguito  denominato  Agenzia.  L'Agenzia e'
          sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero delle politiche
          agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.
              2.   L'Agenzia   e'  dotata  di  autonomia  statutaria,
          regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e
          contabile.
              3.  L'Agenzia  ha  sede in Roma, fatte salve le diverse
          determinazioni  statutarie,  i  puo' dotarsi di una sede di
          rappresentanza presso l'Unione europea.
              4.    L'Agenzia    puo'    avvalersi   del   patrocinio
          dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi  dell'art. 43 del
          regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              4-bis.  A  decorrere  dal  16 ottobre  2000,  l'Agenzia
          subentra  all'AIMA  in  liquidazione  in  tutti  i rapporti
          attivi  e  passivi,  nonche'  nella  qualifica di organismo
          pagatore".