Art. 3

  1. All'articolo 3 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.   Fino   all'istituzione  ed  al  riconoscimento  degli  appositi
organismi  di  cui  al comma 3, l'Agenzia e' organismo pagatore dello
Stato   italiano  per  l'erogazione  di  aiuti,  contributi  e  premi
comunitari  previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati
dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali".
 
          Nota all'art. 3:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  27 maggio  1999,  n.  165, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  3  (Funzioni dell'Agenzia e delle regioni). - 1.
          L'Agenzia  e'  l'organismo di coordinamento di cui all'art.
          4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70
          del   Consiglio,   del   21 aprile  1970,  come  modificato
          dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio,
          del  22 marzo  1995,  ed  agisce  come unico rappresentante
          dello   Stato  italiano  nei  confronti  della  Commissione
          europea  per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi
          del  regolamento  (CE)  n.  1663/95  della Commissione, del
          7 luglio  1995.  L'Agenzia  e'  responsabile  nei confronti
          dell'Unione   europea   degli   adempimenti  connessi  alla
          gestione  degli  aiuti  derivanti  dalla  politica agricola
          comune,  nonche'  degli  interventi  sul  mercato  e  sulle
          strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.
              2.  Il  Ministro per le politiche agricole, con proprio
          decreto,  sentita  la  Commissione  europea,  ai  sensi del
          regolamento  (CE)  n.  1663/95,  d'intesa con la conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, determina il
          limite  al  numero degli organismi pagatori e stabilisce le
          modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento.
              3.   Le   regioni   istituiscono  appositi  servizi  ed
          organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono
          essere  riconosciuti,  sentita  l'Agenzia,  previa verifica
          della  sussistenza  dei requisiti richiesti, sulla base del
          decreto  di  cui  al comma 2. Tali organismi possono essere
          istituiti  anche  sotto  forma di consorzio o di societa' a
          capitale misto pubblico-privato.
              4.  Fino  all'istituzione  ed  al  riconoscimento degli
          appositi  organismi  di  cui  al  conuna  3,  l'Agenzia  e'
          organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di
          aiuti,   contributi   e  premi  comunitari  previsti  dalla
          normativa  dell1'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non
          attribuita ad altri organismi pagatori nazionali.
              5.   I   suddetti  organismi  pagatori  devono  fornire
          all'Agenzia   tutte   le  informazioni  occorrenti  per  le
          comunicazioni   alla   Commissione   europea  previste  dai
          regolamenti  (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              6.  Fino  alla  istituzione  ed al riconoscimento degli
          organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua
          a   svolgere   sul  territorio  nazionale  le  funzioni  di
          organismo pagatore nel settore risicolo".