Art. 4 1. Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: "Art. 3-bis (Centri autorizzati di assistenza agricola). - 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attivita': a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati. 2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori, nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.".
Note all'art. 4: - Il regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995 stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/1970 per quanto riguarda la procedura di liquidazione di conti del Feaog, sezione "garanzia". - Si trascrive il testo del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95 (Linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori): "4. La funzione di autorizzare e/o il servizio tecnico possono essere delegati in tutto o in parte ad altri organismi sempreche' soddisfino le seguenti condizioni: i) i compiti e gli obblighi di questi altri organismi, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto dalla normativa comunitaria, vanno chiaramente definiti; ii) gli organismi dispongono di sistemi efficaci per garantire di poter espletare i compiti loro affidati in maniera soddisfacente; iii) gli organismi confermano esplicitamente all'organismo pagatore che sono in grado di espletare i compiti suddetti e illustrano i mezzi utilizzati; iv) l'organismo pagatore viene informato regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli effettuati di modo che sia sempre possibile tener conto dell'adeguatezza dei controlli stessi prima di trattare una domanda. Il lavoro svolto deve essere descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o, se del caso, gruppo o serie di domande, e che copre un'intera campagna. La relazione deve essere accompagnata da un attestato di ammissibilita' delle domande accolte e della natura, dell'obiettivo e dei limiti del lavoro svolto. Nel caso di controlli materiali o amministrativi riguardanti un campione di domande, le damande selezionate devono essere identificate, deve essere descritto il metodo di campionamento nonche' i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate rispetto a discordanze e irregolarita' riscontrate. I documenti giustificativi presentati all'organismo pagatore devono essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari sull'ammissibilita' delle domande autorizzate; v) Qualora i documenti relativi alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservate da altri organismi, questi ultimi e l'organismo pagatore devono mettere a punto procedure che consentano di registrare l'ubicazione di tutti i documenti pertinenti a pagamenti specifici e di metterli a disposizione ai fini di controllo presso gli uffici dell'organismo pagatore a richiesta delle persone e degli organismi che di norma hanno il diritto d'ispezione tali documenti ovvero: il personale dell'organismo che si occupa della domanda; il servizio di controllo interno dell'organismo; l'organismo che certifica la dichiarazione annuale dell'organismo pagatore; funzionari designati dall'Unione europea". - Il regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune. - La legge 30 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".