Art. 4

  1. Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art.  3-bis  (Centri  autorizzati  di assistenza agricola). - 1. Gli
organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato
al  regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze
attribuite  ai  professionisti  iscritti  agli  ordini  e  ai collegi
professionali,  possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri
autorizzati  di  assistenza  agricola  (CAA),  di  cui al comma 2, ad
effettuare,  per  conto  dei  propri utenti e sulla base di specifico
mandato scritto, le seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli  nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione
   e   di   produzione,   delle  domande  di  ammissione  a  benefici
   comunitari,  nazionali  e  regionali  e controllare la regolarita'
   formale  delle  dichiarazioni  immettendone  i  relativi  dati nel
   sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare  le  banche  dati del SIAN ai fini della consultazione
   dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.
  2.  I  Centri  di  cui  al  comma 1 sono istituiti, per l'esercizio
dell'attivita'   di  assistenza  agli  agricoltori,  nella  forma  di
societa'  di  capitali,  dalle  organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni
dei   produttori   e   dei  lavoratori,  da  associazioni  di  liberi
professionisti   e   dagli   enti   di   patronato  e  di  assistenza
professionale,   che   svolgono   servizi  analoghi,  promossi  dalle
organizzazioni  sindacali.  Con  decreto del Ministro delle politiche
agricole  e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono
stabiliti  i  requisiti  minimi di garanzia e di funzionamento per lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
  3.  Per  le  attivita'  di  cui  al  comma  1,  i  Centri hanno, in
particolare,  la responsabilita' della identificazione del produttore
e  dell'accertamento  del  titolo  di  conduzione dell'azienda, della
corretta  immissione  dei dati, del rispetto per quanto di competenza
delle  disposizioni  dei  regolamenti  (CE)  n. 1287/95 e n. 1663/95,
nonche'   la   facolta'  di  accedere  alle  banche  dati  del  SIAN,
esclusivamente  per  il tramite di procedure di interscambio dati. La
disponibilita'  dei  dati  relativi  ai  propri  utenti  che  abbiano
rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di
quanto  disposto  dalla  legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni.
  4.  Le  regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di
garanzia  ed  esercitano  la  vigilanza. Le regioni, inoltre, possono
incaricare   i  Centri  dell'effettuazione  di  ulteriori  servizi  e
attivita'.".
 
          Note all'art. 4:
              - Il  regolamento  (CE)  n. 1663/1995 della Commissione
          del  7 luglio 1995 stabilisce modalita' di applicazione del
          regolamento  (CEE)  n.  729/1970  per  quanto  riguarda  la
          procedura  di  liquidazione  di  conti  del  Feaog, sezione
          "garanzia".
              - Si  trascrive  il  testo del punto 4 dell'allegato al
          regolamento (CE) n. 1663/95 (Linee direttrici per i criteri
          per il riconoscimento degli organismi pagatori):
              "4.  La funzione di autorizzare e/o il servizio tecnico
          possono  essere  delegati  in  tutto  o  in  parte ad altri
          organismi sempreche' soddisfino le seguenti condizioni:
                i) i   compiti   e   gli  obblighi  di  questi  altri
          organismi,  segnatamente per il controllo e la verifica del
          rispetto  dalla  normativa  comunitaria,  vanno chiaramente
          definiti;
                ii) gli  organismi dispongono di sistemi efficaci per
          garantire  di  poter  espletare  i compiti loro affidati in
          maniera soddisfacente;
                iii) gli    organismi    confermano    esplicitamente
          all'organismo  pagatore  che  sono  in grado di espletare i
          compiti suddetti e illustrano i mezzi utilizzati;
                iv) l'organismo pagatore viene informato regolarmente
          e tempestivamente dei risultati dei controlli effettuati di
          modo  che sia sempre possibile tener conto dell'adeguatezza
          dei  controlli  stessi  prima  di  trattare una domanda. Il
          lavoro svolto deve essere descritto dettagliatamente in una
          relazione  che  accompagna  ogni  domanda  o,  se del caso,
          gruppo  o serie di domande, e che copre un'intera campagna.
          La  relazione  deve  essere accompagnata da un attestato di
          ammissibilita'   delle  domande  accolte  e  della  natura,
          dell'obiettivo  e dei limiti del lavoro svolto. Nel caso di
          controlli   materiali   o   amministrativi  riguardanti  un
          campione  di  domande, le damande selezionate devono essere
          identificate,   deve   essere   descritto   il   metodo  di
          campionamento  nonche'  i risultati di tutte le ispezioni e
          le  misure  adottate rispetto a discordanze e irregolarita'
          riscontrate.    I   documenti   giustificativi   presentati
          all'organismo   pagatore   devono  essere  sufficienti  per
          garantire  che  sono  stati  effettuati  tutti  i controlli
          necessari sull'ammissibilita' delle domande autorizzate;
                v) Qualora   i   documenti   relativi   alle  domande
          autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservate da
          altri  organismi,  questi  ultimi  e  l'organismo  pagatore
          devono   mettere   a  punto  procedure  che  consentano  di
          registrare  l'ubicazione  di tutti i documenti pertinenti a
          pagamenti specifici e di metterli a disposizione ai fini di
          controllo  presso  gli  uffici  dell'organismo  pagatore  a
          richiesta  delle  persone  e  degli  organismi che di norma
          hanno il diritto d'ispezione tali documenti ovvero:
                  il  personale  dell'organismo  che  si occupa della
          domanda;
                  il servizio di controllo interno dell'organismo;
                  l'organismo  che certifica la dichiarazione annuale
          dell'organismo pagatore;
                  funzionari designati dall'Unione europea".
              - Il  regolamento  (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22
          maggio 1995   modifica   il  regolamento  (CEE)  n.  729/70
          relativo al finanziamento della politica agricola comune.
              - La  legge  30 dicembre  1996,  n.  675, reca: "Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei dati personali".