Art. 5

  1.  All'articolo  4,  comma  2,  la lettera a), e' sostituita dalla
seguente:
"a) intervento  sul  mercato  agricolo  e  agroalimentare, sentita la
   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
   province  autonome  di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti
   in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti,
   al fine di riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per
   ristabilire  l'equilibrio  del  mercato  stesso,  provvedendo alla
   successiva collocazione dei prodotti.".
 
          Nota all'art. 5:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  27 maggio  1999,  n.  165, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art. 4 (Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria
          e   nazionale).   -   1.   In  attuazione  della  normativa
          comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi
          del  Ministro  per  le  politiche  agricole,  i  compiti di
          esecuzione  delle  forniture  dei  prodotti  agroalimentari
          disposte  dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e la
          cooperazione   economica  con  altri  Paesi,  nonche  delle
          operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e
          internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione
          delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione
          regolata  sul  mercato  interno  e  alla  collocazione  sui
          mercati   comunitari   ed   extracomunitari   dei  suddetti
          prodotti,  compresi  i  Paesi  dell'Europa centro-orientale
          (P.E.C.O.)  e  le  repubbliche  dell'ex  Unione  Sovietica,
          tranne  nei  casi in cui risulti piu' conveniente procedere
          ad  acquisti  in  loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure
          sia    piu'    opportuno    avvalersi   di   organizzazioni
          internazionali.   Svolge  inoltre  gli  altri  compiti,  di
          rilievo  nazionale,  gia' attribuiti all'AIMA da specifiche
          leggi nazionali o da regolamenti comunitari.
              2.  In  attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia
          svolge,  nel  rispetto  degli indirizzi del Ministro per le
          politiche agricole, i seguenti compiti di:
                a) intervento  sui mercato agricolo e agroalimentare,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  per sostenere comparti in situazioni contingenti,
          per   periodi   temporalmente   circoscritti,  al  fine  di
          riassorbire  la  temporanea  sovracapacita'  produttiva per
          ristabilire  l'equilibrio  del  mercato stesso, provvedendo
          alla successiva collocazione dei prodotti;
                b) esecuzione    delle    forniture    dei   prodotti
          agroalimentari  disposte  dallo  Stato  italiano,  anche in
          conformita'   ai   programmi   annualmente   stabiliti  dal
          Ministero  degli  affari  esteri  in relazione agli impegni
          assunti  per  l'aiuto  alimentare e la cooperazione con gli
          altri Paesi.
              3.  Per  lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e
          2,  nel  quadro della prevenzione delle violazioni in danno
          ai  fondi  nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero
          delle  finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i
          prodotti   agroalimentari   siano   destinati   ad   essere
          assoggettati ad un regime doganale.
              4.  L'Agenzia  presenta  annualmente al Ministro per le
          politiche  agricole,  che  ne  informa  il  Parlamento, una
          relazione  sull'attivita'  svolta,  contenente  l'ammontare
          delle   somme  erogate  e  l'indicazione  degli  interventi
          effettuati".