Art. 6

  1. All'articolo 5 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  In  mancanza  dell'istituzione  o  nelle more del riconoscimento
dell'organismo  pagatore  da  parte  delle  regioni  e delle province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, l'Agenzia puo' avvalersi, previa
intesa  con  le  medesime,  degli  uffici  regionali,  ai sensi e nel
rispetto  del  punto  4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95,
nonche'  di  organismi  di  settore per lo svolgimento delle funzioni
relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla
politica agricola comune".
  2. All'articolo 5 il comma 6 e' sostituito dal seguente;
"6.  Il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato,  sentito  l'organismo  di  coordinamento,
previa   espressa   motivata   richiesta   degli  organismi  pagatori
riconosciuti,  ad  effettuare  a favore degli stessi anticipazioni di
cassa  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta, per far fronte alle
esigenze  di  pagamento  degli  aiuti  comunitari. Nell'effettuare le
anticipazioni,   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
program-mazione  economica  tiene  conto  dell'avvenuta utilizzazione
delle  anticipazioni  concesse.  I  servizi  e gli organismi previsti
dall'articolo  3,  comma  3,  sono inseriti nella tabella A, allegata
alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  istitutiva  del sistema di
tesoreria unica.".
 
          Note all'art. 6:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  27 maggio  1999,  n.  165, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art. 5 (Gestione degli interventi e aiuti comunitari).
          -   1.   Nella  qualita'  di  organismo  di  coordinamento,
          l'Agenzia   promuove   l'applicazione   armonizzata   della
          normativa  comunitaria e a tal fine verifica la conformita'
          e  i  tempi  delle  procedure  istruttorie  e  di controllo
          seguite   dagli   organismi   pagatori   ed   effettua   il
          monitoraggio  delle  attivita' svolte dagli stessi anche ai
          sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme
          di attuazione e successive modificazioni e integrazioni.
              2.  In  caso  di  inerzia o inadempienza nell'esercizio
          delle   funzioni   svolte   dagli   organismi  pagatori  si
          applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle
          regioni  interessate, le procedure di cui all'art. 5, comma
          3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112³.
              3.  In  mancanza  dell'istituzione  o  nelle  more  del
          riconoscimento   dell'organismo  pagatore  da  parte  delle
          regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          l'Agenzia  puo'  avvalersi,  previa intesa con le medesime,
          degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4
          dell'allegato  al  regolamento  (CE) n. 1663/95, nonche' di
          organismi  di  settore  per  lo  svolgimento delle funzioni
          relative  alla  gestione  degli  aiuti  e  degli interventi
          derivanti dalla politica agricola comune.
              3.  In  mancanza  dell'istituzione  o  nelle  more  del
          riconoscimento   dell'organismo  pagatore  da  parte  delle
          regioni,  l'Agenzia  puo'  avvalersi,  previa intesa con le
          medesime,  degli  uffici regionali, ai sensi e nel rispetto
          del  punto  4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95,
          per  lo  svolgimento  delle funzioni relative alla gestione
          degli  aiuti  e  degli  interventi derivanti dalla politica
          agricola comune.
              4.  Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui
          al  presente  decreto legislativo, ivi compresi i controlli
          preventivi  integrati  effettuati mediante telerilevamento,
          previsti  dalla normativa comunitaria, l'Agenzia, gli altri
          organismi  pagatori,  nonche'  l'AIMA  in  liquidazione, si
          avvalgono,  ai  sensi  dell'art. 15 del decreto legislativo
          30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo
          agricolo   nazionale   (SIAN),   sulla   base  di  apposite
          convenzioni,   tenuto   conto,   sentita   l'autorita'  per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  di quanto
          disposto  dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo
          28  agosto 1997,  n. 281, in materia di norme tecniche e di
          criteri   di  sicurezza  per  l'accesso  ai  dati  ed  alle
          informazioni  resi  disponibili  dalla  rete unitaria delle
          pubbliche  amministrazioni,  di  cui  all'art. 15, comma 1,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              5.  All'Agenzia  compete  la rendicontazione all'Unione
          europea  dei  pagamenti  effettuati dalla stessa e da tutti
          gli  altri  organismi  pagatori,  nonche',  in  qualita' di
          organismo  pagatore,  l'autorizzazione,  l'esecuzione  e la
          contabilizzazione  dei  pagamenti  stessi.  Alle  eventuali
          rettifiche  negative  apportate  dalla Comunita' alle spese
          dichiarate  dagli  organismi pagatori si fa fronte mediante
          assegnazione   all'apposito  conto  corrente  di  tesoreria
          intestato  "Ministero  del  tesoro-FEOGA  ,  da  parte  del
          Ministero  del tesoro, del bilancio e della program-mazione
          economica,  dei  fondi  occorrenti.  In  caso di correzioni
          finanziarie  negative  comunque  imputabili  agli organismi
          pagatori  istituiti  dalle regioni, il Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e   della  program-mazione  economica,  su
          segnalazione   del  Ministro  per  le  politiche  agricole,
          stabilisce,  in sede di ripartizione dei finanziamenti alle
          regioni, le somme da detrarre.
              6.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione    economica    e'    autorizzato,   sentito
          l'organismo  di  coordinamento,  previa  espressa  motivata
          richiesta   degli   organismi   pagatori  riconosciuti,  ad
          effettuare  a  favore  degli  stessi anticipazioni di cassa
          entro  sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle
          esigenze    di    pagamento    degli    aiuti   comunitari.
          Nell'effettuare  le anticipazioni, il Ministero del tesoro,
          del  bilancio  e della programmazione economica tiene conto
          dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I
          servizi  e gli organismi previsti dall'art. 3, terzo comma,
          sono   inseriti   nella  tabella  A,  allegata  alla  legge
          29 ottobre   1984,   n.  720,  istitutiva  del  sistema  di
          tesoreria unica.
              7.  I  servizi  e organismi pagatori di cui all'art. 3,
          terzo  comma,  possono essere istituiti dalle regioni anche
          prima   del  riconoscimento  dell'Agenzia  quale  organismo
          pagatore".
              - Per il testo del punto 4 dell'allegato al regolamento
          (CE) 1663/95, si vedano le note all'art. 4.
              - Si   trascrive  la  tabella  A  allegata  alla  legge
          29 ottobre   1984,  n.  720  (Istituzione  del  sistema  di
          tesoreria unica per enti ed organismi pubblici):
          "Tabella A.
              Accademia nazionale dei Lincei.
              Aereo club d'Italia.
              Agenzia   nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente
          (ANPA).
              Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
              Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali,  decreto
          legislativo n. 266/1993.
              Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni (ARAN).
              Agenzia spaziale italiana.
              Automobile club d'Italia.
              Autorita' portuali.
              Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
              Aziende di promozione turistica.
              Aziende   e   consorzi   fra   province  e  comuni  per
          l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale.
              Aziende  sanitarie  e  aziende  ospedaliere  di  cui al
          decreto legislativo n. 502/1992.
              Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
              Camere   di   commercio,   industria,   artigianato  ed
          agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate.
              Centro europeo dell'educazione (CEDE).
              Club alpino italiano.
              Comitato  nazionale  per  le ricerche e per lo sviluppo
          dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).
              Comitato per l'intervento nella SIR.
              Commissione  nazionale  per  la  societa'  e  la  borsa
          (CONSOB).
              Comuni,   con  esclusione  di  quelli  con  popolazione
          inferiore   a   5000   abitanti   che  non  beneficiano  di
          trasferimenti statali.
              Comunita'  montane, con popolazione complessiva montana
          non inferiore a 10000 abitanti.
              Consiglio nazionale delle ricerche.
              Consiglio  per  la  ricerca  e  la  sperimentazione  in
          agricoltura.
              Consorzi interuniversitari.
              Consorzi  istituiti  per  l'esercizio  di  funzioni ove
          partecipino  province  e comuni con popolazione complessiva
          non   inferiore   a  10000  abitanti,  nonche'  altri  enti
          pubblici.
              Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi
          per  l'area  di  sviluppo  industriale a prevalente apporto
          finanziario degli enti territoriali.
              Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
              Consorzio del Ticino.
              Consorzio dell'Adda.
              Consorzio dell'Oglio.
              Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo
          sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
          della provincia di Trieste.
              Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
              Croce rossa italiana.
              Ente acquedotti siciliani.
              Ente  autonomo  "Esposizione  triennale  internazionale
          delle    arti   decorative   ed   industriali   moderne   e
          dell'architettura moderna" di Milano.
              Ente autonomo del Flumendosa.
              Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
              Ente irriguo Umbro-Toscano.
              Ente Mostra d'oltremare di Napoli.
              Ente nazionale assistenza al volo (ENAV).
              Ente nazionale corse al trotto.
              Ente nazionale italiano turismo.
              Ente nazionale per il cavallo italiano.
              Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
              Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
              Ente nazionale sementi elette.
              Ente  per  il  Museo  nazionale  della  scienza e della
          tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano.
              Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS).
              Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione
          fondiaria in Puglia e Lucania.
              Ente risorse idriche molise (ERIM).
              Ente teatrale italiano.
              Ente zona industriale di Trieste.
              Enti parchi nazionali.
              Enti parchi regionali.
              Enti provinciali per il turismo.
              Enti regionali di sviluppo agricolo.
              Fondo    estione   istituti   contrattuali   lavoratori
          portuali.
              Gestione    governativa   dei   servizi   pubblici   di
          navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
              Gestioni governative ferroviarie.
              Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico di
          diritto  pubblico  di  cui al decreto legislativo 30 giugno
          1993, n. 269.
              Istituti   iregionali  di  ricerca,  sperimentazione  e
          aggiornamento educatvo (IRRSAE).
              Istituti sperimentali agrari.
              Istituti zooprofilattici sperimentali.
              Istituto agronomico per l'oltremare.
              Istituto centrale di statistica (ISTAT).
              Istituto   centrale   per   la  ricerca  scientifica  e
          tecnologica applicate alla pesca marittima.
              Istituto di biologia della selvaggina.
              Istituto di studi e analisi economica (ISAE).
              Istituto  elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" -
          Torino
              Istituto italiano di medicina sociale.
              Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente.
              Istituto nazionale della nutrizione.
              Istituto nazionale di alta matematica.
              Istituto nazionale di fisica nucleare.
              Istituto nazionale di geofisica.
              Istituto nazionale di ottica.
              Istituto   nazionale   di   studi   ed   esperienze  di
          architettura navale (Vasca navale).
              Istituto nazionale economia agraria.
              Istituto nazionale per il commercio estero.
              Istituto nazionale per la fisica della materia.
              Istituto nazionale per le conserve alimentari.
              Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
              Istituto  per  gli  studi, ricerche ed informazioni sul
          mercato agricolo (ISMEA).
              Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
          dei lavoratori.
              Istituzioni  di  cui  all'art. 23, secondo comma, della
          legge n. 142/1990.
              Jockey club d'Italia.
              Lega italiana per la lotta contro i tumori.
              Lega navale italiana.
              Organi   straordinari  della  liquidazione  degli  enti
          locali dissestati.
              Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
              Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
              Policlinici   universitari,   decreto   legislativo  n.
          502/1992.
              Province.
              Riserva fondo lire UNRRA.
              Societa' degli Steeple-chases d'Italia.
              Soprintendenza archeologica di Pompei.
              Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.
              Stazioni sperimentali per l'industria.
              Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
              Unioni   di  comuni  con  popolazione  complessiva  non
          inferiore a 10000 abitanti.
              Universita'      statali,     istituti     d'istruzione
          universitaria  e  enti  ed  organismi,  per il diritto allo
          studio a carattere regionale".