Art. 6 1. All'articolo 5 il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia puo' avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonche' di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune". 2. All'articolo 5 il comma 6 e' sostituito dal seguente; "6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, sentito l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'articolo 3, comma 3, sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 5 (Gestione degli interventi e aiuti comunitari). - 1. Nella qualita' di organismo di coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni. 2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112³. 3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia puo' avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonche' di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune. 3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni, l'Agenzia puo' avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune. 4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia, gli altri organismi pagatori, nonche' l'AIMA in liquidazione, si avvalgono, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentita l'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, di quanto disposto dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni resi disponibili dalla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 5. All'Agenzia compete la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti gli altri organismi pagatori, nonche', in qualita' di organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunita' alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria intestato "Ministero del tesoro-FEOGA , da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni finanziarie negative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica, su segnalazione del Ministro per le politiche agricole, stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre. 6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, sentito l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'art. 3, terzo comma, sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica. 7. I servizi e organismi pagatori di cui all'art. 3, terzo comma, possono essere istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore". - Per il testo del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) 1663/95, si vedano le note all'art. 4. - Si trascrive la tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici): "Tabella A. Accademia nazionale dei Lincei. Aereo club d'Italia. Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n. 266/1993. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Agenzia spaziale italiana. Automobile club d'Italia. Autorita' portuali. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. Aziende di promozione turistica. Aziende e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale. Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui al decreto legislativo n. 502/1992. Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP). Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate. Centro europeo dell'educazione (CEDE). Club alpino italiano. Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA). Comitato per l'intervento nella SIR. Commissione nazionale per la societa' e la borsa (CONSOB). Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali. Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10000 abitanti. Consiglio nazionale delle ricerche. Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Consorzi interuniversitari. Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti pubblici. Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali. Consorzio canale Milano-Cremona-Po. Consorzio del Ticino. Consorzio dell'Adda. Consorzio dell'Oglio. Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste. Consorzio per la zona agricola industriale di Verona. Croce rossa italiana. Ente acquedotti siciliani. Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano. Ente autonomo del Flumendosa. Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma. Ente irriguo Umbro-Toscano. Ente Mostra d'oltremare di Napoli. Ente nazionale assistenza al volo (ENAV). Ente nazionale corse al trotto. Ente nazionale italiano turismo. Ente nazionale per il cavallo italiano. Ente nazionale per la cellulosa e la carta. Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Ente nazionale sementi elette. Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano. Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS). Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Ente risorse idriche molise (ERIM). Ente teatrale italiano. Ente zona industriale di Trieste. Enti parchi nazionali. Enti parchi regionali. Enti provinciali per il turismo. Enti regionali di sviluppo agricolo. Fondo estione istituti contrattuali lavoratori portuali. Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como. Gestioni governative ferroviarie. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. Istituti iregionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educatvo (IRRSAE). Istituti sperimentali agrari. Istituti zooprofilattici sperimentali. Istituto agronomico per l'oltremare. Istituto centrale di statistica (ISTAT). Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicate alla pesca marittima. Istituto di biologia della selvaggina. Istituto di studi e analisi economica (ISAE). Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino Istituto italiano di medicina sociale. Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente. Istituto nazionale della nutrizione. Istituto nazionale di alta matematica. Istituto nazionale di fisica nucleare. Istituto nazionale di geofisica. Istituto nazionale di ottica. Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale). Istituto nazionale economia agraria. Istituto nazionale per il commercio estero. Istituto nazionale per la fisica della materia. Istituto nazionale per le conserve alimentari. Istituto papirologico "Girolamo Vitelli". Istituto per gli studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 142/1990. Jockey club d'Italia. Lega italiana per la lotta contro i tumori. Lega navale italiana. Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati. Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici. Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992. Province. Riserva fondo lire UNRRA. Societa' degli Steeple-chases d'Italia. Soprintendenza archeologica di Pompei. Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli. Stazioni sperimentali per l'industria. Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti. Universita' statali, istituti d'istruzione universitaria e enti ed organismi, per il diritto allo studio a carattere regionale".