Art. 7

  1. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art.   6  (Personale).  -  1.  Per  consentire  la  continuita'  nel
funzionamento  dell'organismo  pagatore,  a  decorrere dal 16 ottobre
2000,  il  personale appartenente ai ruoli dell'AIMA in servizio alla
predetta  data  e'  inquadrato  nei  ruoli  dell'Agenzia,  secondo la
tabella  di  corrispondenza  allegata al regolamento del personale di
cui  all'articolo  10,  comma  3;  e'  fatta  salva  la  facolta' del
personale   stesso,   da  esercitarsi  entro  quindici  giorni  dalla
pubblicazione  della predetta tabella, di essere trasferito a domanda
presso altre amministrazioni, con le procedure di cui all'articolo 33
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
2.   L'Agenzia  inquadra  nel  ruolo  dei  dirigenti  dell'AGEA,  con
decorrenza  16  ottobre  2000,  i  dirigenti  del  ruolo  unico delle
Amministrazioni  dello  Stato  in servizio presso l'AIMA alla data di
entrata  in  vigore  del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3,
nei limiti derivanti dalle esigenze organizzativo-funzionali previsti
dal regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3.
3.  Il  rapporto  di  lavoro del personale dipendente dall'Agenzia e'
disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituzione di fondi di
previdenza e' disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni.
4.  Il  personale  dell'Agenzia, non piu' necessario al funzionamento
dell'organismo  pagatore a seguito del riconoscimento degli organismi
pagatori  di  cui  all'articolo  3,  comma 3, e' trasferito dai ruoli
dell'Agenzia  alle  regioni  con  le relative risorse finanziarie, ai
sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del decreto legislativo 4 giugno
1997,  n.  143,  con le procedure di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della   legge   15  marzo  1997,  n.  59.  E'  fatta  salva  comunque
l'applicazione  degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo
n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.
5.  In  sede  di  prima applicazione del presente decreto, e comunque
entro  i  primi  tre  anni  dal  termine di cui all'articolo 2, comma
4-bis,  l'Agenzia  puo'  conferire  incarichi  dingenziali,  ai sensi
dell'articolo  19,  comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  e  successive modificazioni ed integrazioni, con contratti a
tempo  determinato  rinnovabili  per  una  sola  volta,  a persone di
particolare e documentata qualificazione professionale, in numero non
superiore a dieci unita'.
6.  Ai  dipendenti  dell'Agenzia si applica il regime pensionistico e
quello   relativo   all'indennita'  di  buonuscita  previsto  per  il
personale  degli  enti  pubblici  non  economici.  Il pagamento delle
pensioni  in  atto,  alle  quali  provvede  direttamente  l'AIMA,  e'
effettuato a partire dalla data 1o gennaio 2000 dall'INPDAP, al quale
sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999.
I  predetti  dipendenti  possono  comunque  esercitare la facolta' di
opzione   per  il  mantenimento  della  posizione  assicurativa  gia'
costituita  presso  gli  enti di provenienza, nonche' degli eventuali
fondi  integrativi  di  previdenza  esistenti.  L'opzione deve essere
esercitata  entro  sei  mesi  dalla  data  di inquadramento nei ruoli
dell'Agenzia.".
 
          Note all'art. 7:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  33  del  decreto
          legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico impiego):
              "Art.   33   (Passaggio   diretto   di   personale  tra
          amministrazioni  diverse).  -  1.  Nell'ambito del medesimo
          comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
          in   organico  mediante  passaggio  diretto  di  dipendenti
          appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
          amministrazioni,  che facciano domanda di trasferimento. Il
          trasferimento      e'      disposto     previo     consenso
          dell'amministrazione di appartenenza.
              2.  Il  trasferimento di personale fra comparti diversi
          avviene  a  seguito  di  apposito  accordo stipulato fra le
          amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed
          i  criteri  per il trasferimento dei lavoratori in possesso
          di  specifiche  professionalita',  tenuto  conto  di quanto
          stabilito ai sensi del comma 3.
              3. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
          previsto dai commi 1 e 2".
              - Il  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, reca
          "Disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari, a
          norma  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  v),  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421".
              - Si  trascrive  il  comma  1  dell'art.  4 del decreto
          legislativo 4 giugno 1997, n. 143:
              "Art.  4  (Trasferimento  di  risorse  alle regioni). -
          1.Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
          adottarsi  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,  della legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  entro  il  31 dicembre  1997,  si
          provvede  alla  individuazione  dei  beni  e  delle risorse
          finanziarie,   umane,   strumentali   e   organizzative  da
          trasferire  alle  regioni, ivi compresi i beni e le risorse
          finanziarie,  umane,  strumentali e organizzative del Corpo
          forestale  dello  Stato  non  necessari all'esercizio delle
          funzioni di competenza statale".
              - Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e' il seguente:
              "Art.  7.  -  1.  Ai  fini  dell'attuazione dei decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          teporali  e  modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione   tra   le   regioni  ed  enti  locali  ed  ai
          conseguenti  trasferimenti  si  provvede  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui".
              - Il testo del comma 2 dell'art. 7 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e' il seguente:
              "2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e
          acquisito  il  parere  della Commissione di cui all'art. 5,
          della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati".
              - Si trascrive l'art. 35 del citato decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29:
              "Art.   35   (Eccedenze   di   personale   e  mobilita'
          collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
          eccedenze   di   personale   sono   tenute   ad   informare
          preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
          3  e  ad  osservare  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo.  Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
          articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
          n.  223,  ed  in  particolare  il comma 11 dell'art. 4 ed i
          commi 1 e 2 dell'art. 5.
              2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il
          numero  di  dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
          di  dichiarazioni  di  eccedenza  distinte  nell'arco di un
          anno.  In  caso  di  eccedenze per un numero inferiore a 10
          unita'   agli  interessati  si  applicano  le  disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
              3.  La  comunicazione  preventiva  di  cui  al  comma 2
          dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
          alle   rappresentanze   unitarie   del   personale  e  alle
          organizzazioni    sindacali    firmatarie   del   contratto
          collettivo  nazionale del comparto o area. La comunicazione
          deve  contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
          situazione  di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzanvi
          per  i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
          a  riassorbire  le  eccedenze  all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche  del  personale eccedente, nonche' del personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventuali  proposte  per
          risolvere  la  situazione di eccedenza e dei relativi tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare    le    conseguenze    sul    piano   sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione   di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma 3, si procede
          all'esame  delle  cause che hanno contribuito a determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possibilita' di diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o di una sua parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le  possibilita'  di
          pervenire  ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale o
          parziale  del  personale  eccedente,  o  nell'ambito  della
          stessa  amministrazione,  anche mediante il ricorso a forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta',  ovvero presso altre amministrazioni comprese
          nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato
          ai  sensi  del  comma  6.  Le  organizzazioni sindacali che
          partecipano   all'esame   hanno  diritto  di  ricevere,  in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'amministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confronto.
              5.  La  procedura  si  conclude, decorsi quarantacinque
          giorni  dalla  data  del ricevimento della comunicazione di
          cui al comma 3, o con l'accordo, o con apposito verbale nel
          quale  sono  riportate le diverse posizioni delle parti. In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni sindacali possono
          richiedere    che    il    confronto   prosegua;   per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e  enti  pubblici  nazionali,  presso il Dipartimento della
          funzione   publica   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  con  l'assistenza  dell'ARAN,  e  per  le  altre
          amministrazioni,  ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
          legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469.  La  procedura si
          conclude   in   ogni   caso  entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione di cui al comma 1.
              6.  I  contratti collettivi nazionali possono stabilire
          criteri  generali  e procedure per consentire, tenuto conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze  di  personale attraverso il passaggio diretto ad
          altre  amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o in
          quello   diverso   che,  in  relazione  alla  distribuzione
          territoriale  delle  amministrazioni  o alla situazione del
          mercato  del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.
              7.  Conclusa  la  procedura  di  cui ai commi 3, 4 e 5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibilita' il personale
          che  non  sia  possibile impiegare diversamente nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato  presso  altre  amministrazioni, ovvero che non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese  tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto di
          lavoro  e  il  lavoratore ha diritto ad una indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione  di qualsiasi altro
          emolumento  retributivo  comunque denominato, per la durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'    sono    riconosciuti   ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  accesso alla pensione e
          della  misura  della  stessa.  E'  riconosciuto altresi' il
          diritto   all'assegno  per  il-  nucleo  familiare  di  cui
          all'art.   2   del  decreto-legge  13 marzo  1988,  n.  69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 153".
              - Si  trascrive  il  testo del comma 6 dell'art. 19 del
          sopracitato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
              "6.  Gli  incarichi  di cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e del ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennata'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale   tenendo   conto   della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni
          con riconoscimento dell'anzianita' di servizio".