Art. 8 1. All'articolo 9 il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso e' composto dal presidente e da cinque membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio puo' delegare ad uno o piu' componenti funzioni specifiche.".
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 9 (Organi). - 1 Sono organi dell'Agenzia: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle delibe-razioni del consiglio di amministrazione. Puo' assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente e' nominato con le procedure di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso e' composto dal presidente e da cinque membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio puo' delegare ad uno o piu' componenti funzioni specifiche. 4. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attivita' dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il presidente e' designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' posto fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".