Art. 8

  1. All'articolo 9 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per
l'amministrazione   e   la   gestione   dell'Agenzia   che  non  sono
espressamente  riservate  ad  altri  organi.  Esso  e'  composto  dal
presidente  e  da  cinque  membri,  nominati con decreto del Ministro
delle  politiche  agricole e forestali. Il consiglio puo' delegare ad
uno o piu' componenti funzioni specifiche.".
 
          Note all'art. 8:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  27 maggio  1999,  n.  165, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art. 9 (Organi). - 1 Sono organi dell'Agenzia:
                a) il presidente;
                b) il consiglio di amministrazione;
                c) il collegio dei revisori.
              2.   Il   presidente   ha   la   rappresentanza  legale
          dell'Agenzia,  sovrintende  al  suo  funzionamento e vigila
          sulla  esecuzione  delle  delibe-razioni  del  consiglio di
          amministrazione. Puo' assumere deliberazioni di urgenza che
          devono  essere  sottoposte  a  ratifica  nella prima seduta
          successiva  al  consiglio di amministrazione. Il presidente
          e'  nominato con le procedure di cui all'art. 3 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
              3.  Il  consiglio  di amministrazione esercita tutte le
          competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia
          che  non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso
          e' composto dal presidente e da cinque membri, nominati con
          decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali.
          Il  consiglio  puo'  delegare  ad  uno  o  piu'  componenti
          funzioni specifiche.
              4.  Il  collegio  dei  revisori  esplica  il  controllo
          sull'attivita'   dell'Agenzia   ai  sensi  della  normativa
          vigente.
              E'  composto  da  tre  membri effettivi e due supplenti
          nominati   con   decreto  del  Ministro  per  le  politiche
          agricole.  Il  presidente  e'  designato  dal  Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e'
          posto  fuori  ruolo.  I revisori devono essere iscritti nel
          registro  di  cui  all'art.  1  del  decreto legislativo 27
          gennaio 1992, n. 88.
              5.  I  componenti  degli  organi dell'Agenzia durano in
          carica  tre  anni  e  sono  rinnovabili  una  sola volta. I
          compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro
          per  le  politiche agricole di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica".