Art. 9

  1. All'articolo 10 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  Il  regolamento  del  personale  e'  deliberato dal consiglio di
amministrazione  e approvato con decreto del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  di  concerto con il Ministro per la funzione
pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia
nonche'  la tabella di corrispondenza tra il personale dell'AIMA e il
personale dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni,
delle  disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.".
  2. All'articolo 10 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  La  struttura  dell'Agenzia  e  la modalita' della gestione sono
adeguate  alle  esigenze  derivanti  dalla  qualifica di organismo di
coordinamento nonche', fermo restando quanto previsto all'articolo 3,
comma  4,  da  quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti
(CEE)  n.  729/70  del  Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95
della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione
del  20  maggio  1997  e successive modificazioni ed integrazioni. La
struttura  medesima  si articola in aree funzionali omogenee e centri
di  imputazione  di  responsabilita'.  Il  Ministero  delle politiche
agricole  e  forestali  e  l'Agenzia  definiscono d'intesa tra loro i
compiti  e  i rapporti tra le strutture rispettivamente deputate alla
funzione  di  organismo  di  coordinamento. E' istituito, nell'ambito
dell'Agenzia,  un apposito comitato, composto di tre membri, nominati
dal   Ministro   delle   politiche  agricole  e  forestali,  preposto
all'esercizio  delle  funzioni  di  organismo  pagatore.  Lo  statuto
dell'Agenzia  prevede  gli  ulteriori strumenti per assicurare che le
funzioni  di  organismo  di  coordi-namento  e  quelle  di  organismo
pagatore  sono  ricondotte  a  gestioni  distinte  e  a  contabilita'
separate.".
 
          Note all'art. 9:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  27 maggio  1999,  n.  165, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art.  10  (Statuto  e regolamento di amministrazione e
          contabilita').   -   1.   Lo  statuto  dell'Agenzia,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto legislativo, e' approvato con decreto del
          Ministro  per  le  politiche  agricole,  di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e  con  il Ministro per la funzione pubblica, su
          proposta  del  consiglio  di  amministrazione.  Lo  statuto
          disciplina  le  competenze  degli  organi  e  stabilisce  i
          principi    sull'organizzazione    e    sul   funzionamento
          dell'Agenzia.
              2.  Il  regolamento  di  amministrazione e contabilita'
          dell'Agenzia  entro  il  temine  di  cui  al  comma  1,  e'
          deliberato  dal  consiglio  di amministrazione, e approvato
          con  decreto  del  Ministro  per  le politiche agricole, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          program-mazione economica. Il regolamento deve prevedere la
          separazione  tra  gestione  dei  fondi FEOGA e gestione dei
          fondi  nazionali  e  si conforma alla normativa comunitaria
          anche   in   deroga   alle  disposizioni  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  18 dicembre  1979,  n.  696,
          nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.
              3.  Il  regolamento  del  personale  e'  deliberato dal
          consiglio  di  amministrazione  e approvato con decreto del
          Ministro  delle politiche agricole e forestali, di concerto
          con  il  Ministro  per la funzione pubblica. Il regolamento
          determina  la  dotazione  organica  dell'Agenzia nonche' la
          tabella  di  corrispondenza tra il personale dell'AIMA e il
          personale  dell'Agenzia  e prevede il rispetto, nelle nuove
          assunzioni,  delle  disposizioni  dell'art.  39 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449.
              4.  La  struttura  dell'Agenzia  e  la  modalita' della
          gestione   sono  adeguate  alle  esigenze  derivanti  dalla
          qualifica  di  organismo  di  coordi-namento nonche', fermo
          restando  quanto previsto all'art. 3, comma 4, da quella di
          organismo  pagatore,  ai  sensi  dei  regolamenti  (CEE) n.
          729/70  del  Consiglio  del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95
          della  Commissione  del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della
          Commissione,  del 20 maggio 1997 e successive modificazioni
          ed  integrazioni. La struttura medesima si articola in aree
          funzionali    omogenee   e   centri   di   imputazione   di
          responsabilita'.  Il  Ministero  delle politiche agricole e
          forestali  e  l'Agenzia  definiscono  d'intesa  tra  loro i
          compiti  e  i  rapporti  tra  le  strutture rispettivamente
          deputate  alla  funzione  di organismo di coordinamento. E'
          istituito,  nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato,
          composto   di  tre  membri,  nominati  dal  Ministro  delle
          politiche  agricole  e  forestali,  preposto  all'esercizio
          delle   funzioni   di   organismo   pagatore.   Lo  statuto
          dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare
          che  le  funzioni di organismo di coordinamento e quelle di
          organismo  pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a
          contabilita' separate.
              5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei
          commi  1,  2  e 3, si applicano all'Agenzia le disposizioni
          vigenti  per  l'AIMA  in quanto compatibili con il presente
          decreto".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  39  della  legge
          23 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica).
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi  compatibilmente  con le disposizioni finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  Amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee; secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre   1997.   Per  l'anno  1999,  viene  assicurata
          un'ulteriore   riduzione   complessiva   del  personale  in
          servizio  alla  data  del  31 dicembre  1999  in misura non
          inferiore  allo  0,5  per  cento  rispetto  al numero delle
          unita' in servizio al 31 dicembre 1998.
              3.  Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
          per  la  funzione  pubblica  e del Ministro del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione  economica,  delibera
          trimestralmente  il  numero  delle assunzioni delle singole
          amministrazioni  di cui al comma 2 sulla base di criteri di
          priorita'  che  assicurino  in  ogni caso le esigenze della
          giustizia  e  il pieno adempimento dei compiti di sicurezza
          pubblica  affidati  alle  Forze  di polizia e ai Vigili del
          fuoco,  nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.
          In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
          delle   procedure   concorsuali   avviate   alla  data  del
          27 settembre  1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23
          e  24  del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le
          assunzioni   sono   subordinate  alla  indisponibilita'  di
          personale  da  trasferire  secondo  procedure  di mobilita'
          attuate  anche  in  deroga alle disposizioni vigenti, fermi
          restando  i  criteri  generali  indicati  dall'art.  35 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni.  Le  disposizioni  del  presente articolo si
          applicano  anche alle assunzioni previste da norme speciali
          o derogatorie.
              4. Nell'ambito della programniazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          Amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12.  Il  comma  47  dell'art. 1 della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
              "47.  Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
          dei   concorsi  pubblici  per  il  personale  del  Servizio
          sanitario    nazionale,    approvate   successivamente   al
          31 dicembre   1993,   possono  essere  utilizzate  fino  al
          31 dicembre 1998 .
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge
          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15.  Le  Amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1o gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. l, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma  3,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
              18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, commna 57, della
          legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  una  percentuale  non
          inferiore   al  10  per  cento  delle  assunzioni  comunque
          effettuate  deve  avvenire  con contratto di lavoro a tempo
          parziale,  con  prestazione  lavorativa non superiore al 50
          per   cento   di   quella  a  tempo  pieno.  Una  ulteriore
          percentuale  di  assunzioni  non  inferiore al 10 per cento
          deve   avvenire  con  contratto  di  formazione  e  lavoro,
          disciplinato  ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzioue delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre Amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22. Al fine dell'attuazione, della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  nonche'  ad  enti  pubblici economici. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'art. 17, comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Il personale di cui al presente
          comma  mantiene  il  trattamento  economico  fondamentale e
          accessorio   delle   amministrazioni   o   degli   enti  di
          appartenenza  e i relativi oneri rimangono a carico di tali
          ammmistrazioni  o  enti.  Il  servizio  prestato  presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini
          della progressione della carriera e dei concorsi.
              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . Al comma 18
          dell'art.  1  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, come
          modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della legge
          15 maggio  1997,  n. 127, le parole: "31 dicembre 1997 sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549  del  1995  avviene nell'ambito della programmazione di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   datazioni
          organiche.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  a  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo piena a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          Polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibie il segreto
          d'ufficio".
              - Il  regolamento  (CEE)  n.  729/70  del Consiglio del
          2l aprile  1970  riguarda  il  finanziamento della politica
          agricola comune.
              - Per  il  titolo  del  regolamento (CE) n. 1663/95, si
          veda in note all'art 4.
              - Il  regolamento  (CE) n. 869/97 della Commissione del
          20 maggio  1997  modifica  e  emenda il regolamento (CE) n.
          1663/95, il cui titolo e' riportato in nota all'art. 4.