INTESA tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI quale autorita' statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, autorizzata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 gennaio 2000, e IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre 1999 (Prot. N. 8568/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera q), dello statuto della medesima, ritenendo necessario procedere alla stipulazione dell'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma terzo, dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, CONVENGONO sulle seguenti disposizioni: Art. 1. Principi generali 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza episcopale italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonche' gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente. 2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione. 3. Il Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla necessita' di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1. 4. Per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purche' siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o societa'.