(Intesa Ministro beni e attivita' culturali e presidente della Conferenza episcopale italiana-art. 1)
                               INTESA 
 
tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e  il  presidente
della Conferenza episcopale italiana relativa  alla  conservazione  e
consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche 
degli enti e istituzioni ecclesiastiche 
 
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
quale  autorita'  statale   che   sovrintende   alla   tutela,   alla
conservazione  e  alla  valorizzazione  del   patrimonio   culturale,
autorizzata dal Consiglio dei Ministri nella seduta  del  28  gennaio
2000, 
 
                                  e 
 
         IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
 
che,  debitamente  autorizzato  dalla  Santa  Sede  con  lettera  del
Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre 1999
(Prot. N. 8568/99/RS), agisce a  nome  della  Conferenza  stessa,  ai
sensi degli  articoli  5  e  23,  lettera  q),  dello  statuto  della
medesima,   ritenendo   necessario   procedere   alla    stipulazione
dell'intesa di cui all'art. 12, n. 1, comma terzo,  dell'Accordo  che
apporta modificazioni  al  Concordato  Lateranense  dell'11  febbraio
1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e
la Santa Sede, 
 
                             CONVENGONO 
 
sulle seguenti disposizioni: 
 
                               Art. 1. 
                          Principi generali 
    1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali  (di  seguito
denominato Ministero) e la Conferenza episcopale italiana (di seguito
denominata C.E.I.) concordano  che  siano  considerati  di  interesse
storico, ai fini della presente intesa, gli  archivi  appartenenti  a
enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano  conservati  documenti
di data anteriore agli ultimi  settanta  anni,  nonche'  gli  archivi
appartenenti ai medesimi enti e istituzioni  dichiarati  di  notevole
interesse storico ai sensi della normativa civile vigente. 
    2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla
normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale
i  beni  culturali  di  carattere  documentario  e  archivistico   di
interesse storico appartenenti a enti  e  istituzioni  ecclesiastiche
devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o  di
attuale conservazione. 
    3. Il Ministero e la C.E.I., concordano inoltre sulla  necessita'
di assicurare,  secondo  le  rispettive  competenze,  ogni  possibile
intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto,  antincendio
e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi  di
cui al comma 1. 
    4. Per  agevolarne  la  conservazione  e  la  consultazione,  gli
archivi di cui al comma  1  vengono  depositati,  quando  necessario,
presso l'archivio storico della diocesi  competente  per  territorio.
Nel caso di soppressione di parrocchie  o  di  diocesi,  gli  archivi
delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati  presso
l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui
le medesime vengono ad appartenere a  seguito  del  provvedimento  di
soppressione. Nel caso di archivi appartenenti  a  istituti  di  vita
consacrata o a  societa'  di  vita  apostolica  il  deposito,  quando
necessario,  avviene  presso  l'archivio  storico   della   provincia
corrispondente; in mancanza  di  questo,  presso  l'archivio  storico
generale o presso  struttura  analoga,  purche'  siti  in  territorio
italiano, dei medesimi istituti o societa'.