Art. 4. Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato 1. La collaborazione tra autorita' ecclesiastiche e civili e' finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi di cui all'art. 1, comma 1. 2. La collaborazione si attua, in primo luogo, nell'ambito dell'inventariazione del patrimonio documentario e archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela. 3. Il Ministero e la C.E.I. si impegnano ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione, precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi, a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli comuni che consentano l'interscambio delle informazioni. 4. Le autorita' ecclesiastiche competenti offrono alle soprintendenze archivistiche la piu' ampia collaborazione, favorendo l'accesso agli archivi di cui all'art. l, comma 1, per l'espletamento delle operazioni di ricognizione necessarie alla realizzazione dei programmi di inventariazione, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente. 5. Le mostre che riguardino il patrimonio documentario e archivistico di proprieta' ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti autorita' ecclesiastiche e civili, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonche' la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni. 6. In caso di calamita' naturali le autorita' ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorita' di intervento, il deposito temporaneo del materiale documentario e archivistico in archivi ecclesiastici o statali, nonche' per il restauro del materiale danneggiato.