Art. 5. Principi generali 1. Il Ministero e la C.E.I., nell'ambito della collaborazione diretta a favorire la conservazione e la consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, concordano sul principio che i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su altri supporti) appartenenti ai medesimi enti e istituzioni rimangano nei rispettivi luoghi di conservazione. 2. Il Ministero e la C.E.I. concordano, inoltre, sulla necessita' di assicurare ogni possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e prevenzione contro il degrado degli edifici e dei fondi storici anteriori a 50 anni delle biblioteche appartenenti ai predetti enti e istituzioni. 3. Al fine di consentire ogni approfondimento scientifico e ogni intervento tecnico volti alla conservazione e alla tutela del relativo patrimonio, il Ministero e la C.E.I. si impegnano a concordare indirizzi e a definire strumenti omogenei in materia di inventariazione e catalogazione del materiale librario. 4. Al fine di garantire l'uniformita' dei formati di descrizione catalografica, la diffusione delle informazioni bibliografiche e l'erogazione dei servizi, anche mediante l'integrazione dei sistemi, il Ministero e la C.E.I. concordano che - nel quadro dei processi di cooperazione tra biblioteche per quanto attiene l'informatizzazione - la rete italiana per le informazioni e i servizi bibliografici del servizio bibliotecario nazionale (SBN) costituisce il sistema di riferimento. 5. La collaborazione tra autorita' ecclesiastiche e autorita' civili si realizza attraverso convenzioni, finalizzate alla conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico mediante attivita' di inventariazione, catalogazione, censimento, anche promuovendo appositi progetti.