(Intesa Ministro beni e attivita' culturali e presidente della Conferenza episcopale italiana-art. 8)
                               Art. 8. 
   Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato 
    1. Il Ministero e la C.E.I. collaborano nei seguenti settori: 
      a) beni librari di diocesi, parrocchie  ed  enti  soppressi.  I
beni librai appartenenti a diocesi, a parrocchie o ad  altri  enti  o
istituzioni ecclesiastiche soppresse sono considerati, dall'autorita'
ecclesiastica  e  dall'autorita'  civile,  in  via  prioritaria   nei
programmi di intervento per l'inventariazione e la catalogazione. Gli
eventuali interventi di  restauro  e  di  trasferimento  in  deposito
presso biblioteche ecclesiastiche, statali o  di  enti  locali,  sono
valutati dal gruppo permanente di  lavoro,  di  cui  all'art.  7,  in
relazione anche alla qualita' e alla quantita' del patrimonio storico
conservato nelle biblioteche stesse; 
      b) tutela contro i furti e le alienazioni abusive.  L'autorita'
ecclesiastica si impegna ad assicurare l'adozione di adeguate  misure
di sicurezza allo scopo di evitare furti e  alienazioni  abusive  dei
fondi storici anteriori a 50 anni di biblioteche appartenenti a  enti
e   istituzioni   ecclesiastiche.   In   particolare,   promuove   la
catalogazione  del  materiale,  adotta  dispositivi   di   sicurezza,
custodia e vigilanza e controlla che venga  rispettata  la  normativa
canonica  e  civile  in  materia  di  alienazione,  trasferimento  ed
esportazione dei  beni  culturali.  L'Ufficio  centrale  per  i  beni
librari, le istituzioni culturali e l'editoria si impegna ad adottare
iniziative idonee, volte ad accelerare e coordinare l'inventariazione
e la catalogazione, a  sviluppare  adeguatamente  la  rete  nazionale
informatica (S.B.N.) e a raccordarla con  le  strutture  informatiche
degli organi ecclesiastici; 
      c) vigilanza sul mercato antiquario. L'Ufficio centrale  per  i
beni librari, le  istituzioni  culturali  e  l'editoria  mediante  il
gruppo permanente di lavoro,  di  cui  all'art.  7,  si  adopera  per
l'incremento dell'attivita' di vigilanza sul mercato  antiquario,  di
concerto con le autorita' regionali, anche  attraverso  i  competenti
organi  di  polizia  giudiziaria,  ai  fini  dell'applicazione  della
normativa  italiana  e   comunitaria   in   materia.   Le   autorita'
ecclesiastiche   prestano   la   propria   collaborazione   per    il
raggiungimento della medesima finalita'; 
      d) prestiti e mostre. Le mostre che  riguardino  il  patrimonio
bibliografico di proprieta' ecclesiastica possono essere  organizzate
mediante convenzioni tra le competenti amministrazioni ecclesiastiche
e pubbliche, nel rispetto della normativa  canonica  e  civile.  Tali
convenzioni prevedono anche la  ripartizione  degli  oneri  derivanti
dall'organizzazione  delle  mostre,  nonche'  la  ripartizione  delle
entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi  e  a  eventuali
pubblicazioni; 
      e)  calamita'  naturali.  In  caso  di  calamita'  naturali  le
autorita'  ecclesiastiche  e  civili  collaborano  per  il  sollecito
accertamento dei danni, la valutazione delle priorita' di intervento,
nonche'  per  il  reperimento  di  mezzi   e   supporti   tecnici   e
organizzativi necessari al  deposito,  sistemazione  e  restauro  del
materiale danneggiato. 
    2.  Per  favorire  la  formazione  del  personale  addetto   alle
biblioteche ecclesiastiche la C.E.I. e il Ministero  si  impegnano  a
promuovere attivita' di formazione e corsi di aggiornamento, anche in
coordinamento  con  quelli  effettuati  da  altri  enti,   che   sono
realizzati congiuntamente dall'A.B.E.I. e dall'Ufficio centrale per i
beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria. 
    3. Per quanto riguarda le iniziative  gia'  avviate  dall'Ufficio
centrale per i beni librari, le istituzioni culturali  e  l'editoria,
viene assegnata priorita' ai progetti di cui all'allegato A.