Art. 3

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001
e  per ciascuno dei bienni successivi, si provvede per gli anni 1999,
2000  e  2001,  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.