Art. 2. 1. Le attivita' di carattere militare verranno intraprese e coordinate dai rappresentanti delle Parti per il tramite dei rispettivi addetti militari. 2. All'occorrenza si potranno svolgere anche colloqui bilaterali, specifici e periodici, tra i rappresentanti delle Parti, che si incontreranno, alternativamente, nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica italiana, secondo termini stabiliti congiuntamente. 3. Le Parti realizzeranno la collaborazione attraverso: a) visite ufficiali ed incontri di lavoro dei Ministri e vice Ministri della difesa, dei Capi di stato maggiore e di altro personale dirigenziale dei Ministeri della difesa e delle Forze armate; b) visite ed incontri di lavoro dei rappresentanti degli stati maggiori, delle unita' militari, degli istituti di formazione militari e degli enti militari di ricerca e sviluppo; c) visite delle navi da guerra; d) partecipazione alle esercitazioni militari; e) frequenza ai corsi di addestramento, organizzati nelle scuole e nei centri militari di formazione specialistica; f) partecipazione alle mostre di carattere tecnologico nonche' di armamenti e di attrezzature militari; g) scambio di esperienze, consulenze, seminari, conferenze e mostre; h) scambio delle informazioni nel settore della stampa e delle pubblicazioni militari; i) manifestazioni culturali, sportive e ricreative. 4. Le Parti, previo accordo bilaterale, possono collaborare anche in forme diverse da quelle definite nel comma 3 del presente articolo, per la realizzazione degli scopi del presente accordo. 5. Le forme di collaborazione, risultanti dal presente accordo, non potranno contravvenire le leggi interne vigenti in ognuno dei Paesi, nonche' gli impegni assunti in ambito internazionale e le linee di politica interna ed estera dei due Paesi. Le parti svilupperanno la collaborazione militare in conformita' al principio di reciprocita' e dei mutui profitti.