(Accordo - art. 2)
                               Art. 2. 
  1.  Le  attivita'  di  carattere  militare  verranno  intraprese  e
coordinate  dai  rappresentanti  delle  Parti  per  il  tramite   dei
rispettivi addetti militari. 
  2. All'occorrenza si potranno svolgere anche  colloqui  bilaterali,
specifici e periodici, tra  i  rappresentanti  delle  Parti,  che  si
incontreranno, alternativamente, nella Repubblica di Polonia e  nella
Repubblica italiana, secondo termini stabiliti congiuntamente. 
  3. Le Parti realizzeranno la collaborazione attraverso: 
    a) visite ufficiali ed incontri di lavoro  dei  Ministri  e  vice
Ministri della  difesa,  dei  Capi  di  stato  maggiore  e  di  altro
personale dirigenziale dei  Ministeri  della  difesa  e  delle  Forze
armate; 
    b) visite ed incontri di lavoro dei  rappresentanti  degli  stati
maggiori,  delle  unita'  militari,  degli  istituti  di   formazione
militari e degli enti militari di ricerca e sviluppo; 
    c) visite delle navi da guerra; 
    d) partecipazione alle esercitazioni militari; 
    e) frequenza ai corsi di addestramento, organizzati nelle  scuole
e nei centri militari di formazione specialistica; 
    f) partecipazione alle mostre di carattere tecnologico nonche' di
armamenti e di attrezzature militari; 
    g) scambio di  esperienze,  consulenze,  seminari,  conferenze  e
mostre; 
    h) scambio delle informazioni nel settore della  stampa  e  delle
pubblicazioni militari; 
    i) manifestazioni culturali, sportive e ricreative. 
  4. Le Parti, previo accordo bilaterale, possono  collaborare  anche
in forme  diverse  da  quelle  definite  nel  comma  3  del  presente
articolo, per la realizzazione degli scopi del presente accordo. 
  5. Le forme di collaborazione, risultanti dal presente accordo, non
potranno contravvenire le leggi interne vigenti in ognuno dei  Paesi,
nonche' gli impegni assunti in ambito internazionale e  le  linee  di
politica interna ed estera dei due Paesi. Le parti  svilupperanno  la
collaborazione militare in conformita' al principio di reciprocita' e
dei mutui profitti.