(Accordo - art. 3)
                               Art. 3. 
  1. I programmi annuali di collaborazione  bilaterale  costituiscono
la base della collaborazione stessa. 
  2. Le proposte, per i programmi di  collaborazione  bilaterale  per
l'anno successivo, verranno scambiate entro il  1  ottobre  dell'anno
precedente. 
  3. Il programma di collaborazione bilaterale per l'anno successivo,
verra' definito dai rappresentanti delle Parti entro il  30  novembre
dell'anno precedente. 
  4. Nel programma di collaborazione bilaterale vengono definiti: 
    a) tipo di iniziative e loro forma; 
    b) tempo e luogo della realizzazione delle iniziative; 
    c) numero di partecipanti; 
    d) modalita' di vitto e alloggio.