Art. 3. 1. I programmi annuali di collaborazione bilaterale costituiscono la base della collaborazione stessa. 2. Le proposte, per i programmi di collaborazione bilaterale per l'anno successivo, verranno scambiate entro il 1 ottobre dell'anno precedente. 3. Il programma di collaborazione bilaterale per l'anno successivo, verra' definito dai rappresentanti delle Parti entro il 30 novembre dell'anno precedente. 4. Nel programma di collaborazione bilaterale vengono definiti: a) tipo di iniziative e loro forma; b) tempo e luogo della realizzazione delle iniziative; c) numero di partecipanti; d) modalita' di vitto e alloggio.