Art. 4. 1. Viene costituita la commissione mista, composta da rappresentanti di ambedue le parti, per la cooperazione di carattere tecnico-amministrativo. 2. La commissione mista avra' come obiettivo la promozione e la valutazione della collaborazione reciproca delle parti nel campo della tecnologia militare e dell'industria della/per la difesa. 3. Gli incontri della commissione mista avranno luogo, alternativamente, nei due Paesi. La frequenza ed i termini degli incontri della commissione mista verranno definiti concordemente dalle Parti. 4. In particolare, compito della commissione mista sara': a) delineare le sfere d'interesse delle parti nella collaborazione nel campo dei materiali; b) definire l'ambito del sostegno tecnico e formativo indispensabile per lo sviluppo della collaborazione bilaterale; c) preparare le mozioni e proposte, utili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Accordo.