(Accordo - art. 4)
                               Art. 4. 
  1.   Viene   costituita   la   commissione   mista,   composta   da
rappresentanti di ambedue le parti, per la cooperazione di  carattere
tecnico-amministrativo. 
  2. La commissione mista avra' come obiettivo  la  promozione  e  la
valutazione della collaborazione  reciproca  delle  parti  nel  campo
della tecnologia militare e dell'industria della/per la difesa. 
  3.  Gli   incontri   della   commissione   mista   avranno   luogo,
alternativamente, nei due Paesi. La  frequenza  ed  i  termini  degli
incontri della  commissione  mista  verranno  definiti  concordemente
dalle Parti. 
  4. In particolare, compito della commissione mista sara': 
    a)   delineare   le   sfere   d'interesse   delle   parti   nella
collaborazione nel campo dei materiali; 
    b)  definire  l'ambito   del   sostegno   tecnico   e   formativo
indispensabile per lo sviluppo della collaborazione bilaterale; 
    c) preparare le mozioni e proposte, utili per  il  raggiungimento
degli obiettivi prefissati dal presente Accordo.