(Accordo - art. 5)
                               Art. 5. 
  1. Durante il  soggiorno  sul  territorio  del  Paese  della  parte
ospitante, il personale militare dell'altra parte  sara'  subordinato
alle proprie autorita' militari, tramite: 
    a) l'addetto militare presso  l'ambasciata  della  Repubblica  di
Polonia a Roma, per il personale polacco; 
    b) l'addetto della difesa presso  l'ambasciata  della  Repubblica
italiana a Varsavia, per il personale italiano. 
  2. Nel caso di infrazione ai regolamenti di disciplina militare  da
parte  di  personale  militare  ospitato  sul  territorio  del  Paese
ospitante, questo membro potra' essere rinviato nel proprio Paese. In
tale  caso  le  autorita'  militari  competenti   delle   due   parti
collaboreranno tra di loro.