(Accordo - art. 6)
                               Art. 6. 
  1.  Il  personale  militare  inviato  sul  territorio   del   Paese
dell'altra parte, sara' responsabile degli eventuali danni  provocati
durante il proprio soggiorno, conformemente alle  leggi  interne  del
Paese ospitante. 
  2. Nel caso in cui tali danni verranno arrecati  esclusivamente  al
patrimonio militare, eventuali controversie potranno  essere  risolte
in via  amichevole,  senza  il  ricorso  ad  autorita'  nazionali  ed
internazionali esterne alle Parti. Nel caso di mancata risoluzione di
tali controversie per via amichevole, esse  potranno  essere  risolte
per via diplomatica.