Art. 7. 1. Le notizie classificate, rese accessibili dalle Parti nell'ambito del presente Accordo, saranno protette, conformemente alle leggi interne del Paese di ognuna delle Parti. 2. Le notizie classificate, scambiate nell'ambito del presente Accordo, verranno contrassegnate con le seguenti ed equivalenti classifiche di segretezza: ===================================================================== | Repubblica di Polonia | Repubblica italiana | ===================================================================== |Tajne specjalnego znaczenia |Segretissimo | +---------------------------------------+---------------------------+ |Tajne |Segreto | +---------------------------------------+---------------------------+ |Poufne |Riservatissimo | +---------------------------------------+---------------------------+ |Do uzytku sluztku stuzbowego |Riservato | +---------------------------------------+---------------------------+ 3. Le notizie classificate ottenute da una delle Parti, nell'ambito del presente Accordo, non potranno essere utilizzate a danno degli interessi dell'altra parte, ne' messe a disposizione di terzi, senza il consenso scritto della parte originatrice. 4. Le regole dettagliate, relative al reciproco scambio di informazioni classificate, nell'ambito del presente Accordo, verranno definite in uno specifico accordo separato.