(Accordo - art. 7)
                               Art. 7. 
  1.  Le  notizie  classificate,   rese   accessibili   dalle   Parti
nell'ambito del presente  Accordo,  saranno  protette,  conformemente
alle leggi interne del Paese di ognuna delle Parti. 
  2. Le notizie  classificate,  scambiate  nell'ambito  del  presente
Accordo, verranno  contrassegnate  con  le  seguenti  ed  equivalenti
classifiche di segretezza: 
 
    

=====================================================================
|         Repubblica di Polonia         |     Repubblica italiana   |
=====================================================================
|Tajne specjalnego znaczenia            |Segretissimo               |
+---------------------------------------+---------------------------+
|Tajne                                  |Segreto                    |
+---------------------------------------+---------------------------+
|Poufne                                 |Riservatissimo             |
+---------------------------------------+---------------------------+
|Do uzytku sluztku stuzbowego           |Riservato                  |
+---------------------------------------+---------------------------+

    
 
  3. Le notizie classificate ottenute da una delle Parti, nell'ambito
del presente Accordo, non potranno essere utilizzate  a  danno  degli
interessi dell'altra parte, ne' messe a disposizione di terzi,  senza
il consenso scritto della parte originatrice. 
  4.  Le  regole  dettagliate,  relative  al  reciproco  scambio   di
informazioni classificate, nell'ambito del presente Accordo, verranno
definite in uno specifico accordo separato.