(Accordo - art. 8)
                               Art. 8. 
  Lo scambio di delegazioni, derivante da programmi di collaborazione
bilaterale, sara' effettuata secondo il principio di  reciprocita'  e
prendendo in considerazione i seguenti criteri: 
    a) la parte  inviante  sostiene  le  spese  del  viaggio  nonche'
assicura ai membri della propria delegazione  tutte  le  prestazioni,
comprese quelle relative all'assistenza medica connessa con  malattie
ed infortuni, secondo le proprie normative vigenti; 
    b) la parte ricevente sostiene le spese del trasporto locale,  ed
eventualmente  quelle  di  vitto  ed  alloggio,  conformemente   alle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, punto  d,  del  presente
Accordo; 
    c) l'assistenza sanitaria d'urgenza viene assicurata dalla  parte
ospitante. Le spese relative  al  trasporto  in  patria  del  malato,
vengono sostenute dalla parte invitante.