IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 143, recante:
"Disposizioni   in   materia  di  commercio  con  l'estero,  a  norma
dell'articolo 4, lettera c), e dell'articolo 11, della legge 15 marzo
1997,  n.  59",  e successive modifiche ed integrazioni apportate dal
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170;
  Visto  in  particolare  l'articolo  14,  commi  1 e 2, del suddetto
decreto  legislativo  n.  143 del 1998, che prevede la concessione di
contributi  agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di
crediti  all'esportazione  di  merci,  prestazione di servizi nonche'
esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero;
  Visto l'articolo 14, comma 3, del citato decreto legislativo n. 143
del  1998, ai sensi del quale la tipologia e le caratteristiche delle
operazioni  ammissibili  al  contributo agli interessi sono stabilite
con  delibera  del  Comitato  interministeriale  della programmazione
economica (CIPE) e le condizioni, modalita' e tempi della concessione
dei  contributi  sono  stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero;
  Visto  altresi'  l'articolo  19,  comma  1,  dello  stesso  decreto
legislativo  n.  143  del  1998,  il  quale,  fino all'emanazione del
decreto  interministeriale  indicato  al citato articolo 14, comma 3,
rinvia  all'applicazione  delle  norme attuative vigenti gia' emanate
dal   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dell'articolo 19, comma
2  e  dell'articolo  24,  della  legge  24  maggio  1977,  n.  227, e
successive modifiche;
  Visto  l'articolo  25  del  decreto  legislativo  n.  143 del 1998,
soprarichiamato  con  il quale e' stata, fra l'altro, attribuita alla
Societa'  italiana  per  le  imprese  all'estero  S.p.a.  (di seguito
indicata  come  Simest), a decorrere dal 1o gennaio 1999, la gestione
del  Fondo  istituito con l'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295,    relativo    agli    interventi    di   sostegno   finanziario
all'internazionalizzazione  del  sistema produttivo di cui alle leggi
24  maggio  1977,  n. 227, 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14,
della legge 3 ottobre 1991, n. 317;
  Vista  la convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 fra il Ministero
del  commercio  con l'estero e la Simest per la gestione del predetto
Fondo  295/73,  che  prevede,  fra  l'altro,  la  costituzione  di un
apposito  Comitato  per  la  gestione  degli  interventi  di sostegno
finanziario  di  cui  alle leggi soprarichiamate (di seguito indicato
come "Comitato agevolazioni");
  Vista  la  deliberazione  n.  161/99  del 6 agosto 1999, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1999, n. 265, con la quale
il  CIPE  ha  stabilito  la  tipologia  e  le  caratteristiche  delle
operazioni ammissibili all'intervento agevolativo della Simest;
  Vista  la  deliberazione  n.  160/99  del 6 agosto 1999, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale dell'8 novembre 1999, n. 262, con la quale
il  CIPE,  considerata  l'opportunita'  di adeguare, con carattere di
urgenza,  il programma agevolativo alle mutate condizioni di mercato,
tenuto   conto   anche   dei   recenti   accordi   conclusi  in  sede
internazionale  in  materia di premi minimi da corrispondere a fronte
dell'assicurazione  dei rischi politici, ha formulato alcuni elementi
di  indirizzo  per  la rideterminazione delle condizioni, modalita' e
tempi  della  concessione  dei  contributi da stabilire con il citato
decreto  interministeriale  di  cui  all'articolo  14,  comma  3, del
decreto legislativo n. 143 del 1998;
  Ravvisata  l'esigenza, allo scopo di riordinare e razionalizzare la
disciplina   dell'agevolazione  di  operazioni  di  finanziamento  di
crediti  all'esportazione,  di  riunire  in  un  unico  testo  sia le
disposizioni  attuative in vigore che si ritiene di poter confermare,
sia  quelle  innovative  da adottare ai sensi del citato articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo
12,  secondo  il  quale  la  concessione  di sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque  genere a persone ed enti pubblici e privati e' subordinata
alla  predeterminazione  ed  alla  pubblicazione  dei criteri e delle
modalita' di erogazione;
  Vista  la  legge  14  gennaio  1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988, con nota in data 23 marzo 2000 n. 201247;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                        Disposizioni generali

  1.  Il  presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 14,
comma   3,  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  le
condizioni, le modalita' e i termini per la concessione di contributi
agli  interessi  a  fronte  di operazioni di finanziamento di crediti
all'esportazione  di  cui  all'articolo  14,  commi 1 e 2, del citato
decreto legislativo n. 143 del 1998.
  2.  Le  condizioni  dell'intervento  agevolativo  sono definite nel
rispetto  delle  decisioni  e  direttive  comunitarie e degli accordi
internazionali in materia di crediti all'esportazione che beneficiano
di  sostegno  pubblico. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica comunica alla Simest, in qualita' di gestore
del  fondo  di  cui  all'articolo  4,  le  modifiche intervenute e le
eventuali disposizioni di applicazione.
  3.  La Simest predispone apposita circolare operativa concernente i
requisiti,  le  modalita',  le  condizioni  e  le  soglie  minime per
l'ammissibilita'   all'agevolazione   delle   operazioni  di  cui  al
precedente  comma  1,  nonche'  per  l'erogazione, la cessazione e la
revoca   dell'intervento   agevolativo.  La  circolare  operativa  e'
sottoposta  all'approvazione  del  "Comitato agevolazioni", istituito
dalla  Convenzione del 16 ottobre 1998 fra il Ministero del commercio
con  l'estero  e la Simest, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato
          con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per  il  testo  dell'art.  14,  comma 3, del decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  vedasi in note alle
          premesse.
          Note alle premesse:
              -  Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 143, e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del
          13 maggio  1998. Si riporta il testo dell'art. 14, commi 1,
          2 e 3:
              "Art.  14.  -  1.  Il soggetto gestore del Fondo di cui
          all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde,
          a   valere   sulle   disponibilita'   del  predetto  Fondo,
          contributi  agli  interessi  ai soggetti di cui all'art. 15
          del   presente   decreto   a   fronte   di   operazioni  di
          finanziamento  di  crediti  anche  nella forma di locazione
          finanziaria,  relativi a esportazioni di merci, prestazioni
          di  servizi,  nonche'  esecuzione di studi, progettazioni e
          lavori all'estero.
              2.  I  contributi  agli interessi possono essere estesi
          anche  ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento
          della  fornitura  a  fronte di titoli di credito rilasciati
          dal  debitore  estero,  o  di  altra idonea documentazione,
          prima della effettiva esportazione.
              3.  La  tipologia e le caratteristiche delle operazioni
          ammissibili  al  contributo sono stabilite con delibera del
          CIPE  su  proposta  del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          del  commercio con l'estero. Le condizioni, le modalita' ed
          i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro del
          commercio con l'estero".
              - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 143 del 1998:
              "1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 14,
          comma  3,  continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
          gia'  emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art.  18, quarto comma, dell'art. 19, secondo comma, e
          dell'art.   24  della  legge  24 maggio  1977,  n.  227,  e
          successive  modifiche  ed integrazioni, nonche' della legge
          6 marzo 1987, n. 78".
              -   La   legge   24 maggio   1977,   n.  227,  recante:
          "Disposizioni  sull'assicurazione  e  sul finanziamento dei
          crediti  inerenti  alle  esportazioni  di  merci e servizi,
          all'esecuzione    di   lavori   all'estero   nonche'   alla
          cooperazione    economica    e    finanziaria    in   campo
          internazionale"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          143  del 27 maggio 1977. Si riporta il testo degli articoli
          18, comma 4, 19, comma 2, e 24:
              "Art.  18.  - 4. Le condizioni, le modalita' ed i tempi
          dell'intervento  del Mediocredito centrale nelle operazioni
          di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo  saranno
          stabiliti  con  decreto del Ministro del tesoro, sentito il
          Comitato  interministeriale per il credito ed il risparmio,
          tenendo  conto  anche  della durata delle operazioni, delle
          valute  nelle  quali  sono  espresse le transazioni e della
          variabilita' del costo della provvista".
              "Art.  19.  -  2. Le  operazioni  di cui all'art. 18 ed
          all'art.  24 della presente legge possono essere compiute o
          estese  alla fase di approntamento della fornitura a fronte
          di  titoli  di credito rilasciati dal debitore estero prima
          della  materiale  esportazione,  anche se depositati presso
          una  banca  nazionale  od estera, oppure a fronte di idonea
          documentazione. Le modalita' sono stabilite con decreto del
          Ministro  del tesoro, sentito il Comitato interministeriale
          per il credito ed il risparmio".
              "Art.   24.   -  1. In  estensione  a  quanto  previsto
          dall'art.   2   della  legge  30 aprile  1962,  n.  265,  e
          successive  modificazioni,  il Mediocredito centrale potra'
          corrispondere   agli   operatori  nazionali  che  ottengano
          finanziamenti  all'estero  a fronte di singoli contratti di
          fornitura di merci e servizi nonche' di esecuzione di studi
          e  lavori un contributo agli interessi, la cui misura sara'
          fissata  dal  Ministro  del  tesoro,  secondo  le modalita'
          previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge.
              Con   le  stesse  modalita'  e  condizioni  di  cui  al
          precedente  comma  il Mediocredito centrale potra' altresi'
          corrispondere:
                a) un   contributo  agli  interessi  agli  acquirenti
          esteri  di  beni e servizi nazionali nonche' ai committenti
          esteri  di  studi,  progettazioni  e lavori da eseguirsi da
          imprese  nazionali, in relazione alle operazioni assicurate
          ai sensi del primo comma dell'art. 16 della presente legge;
                b) un  contributo  agli  interessi  in  favore  degli
          istituti  e  delle  aziende  di  credito  di  cui  al regio
          decreto-legge   12 marzo   1936,   n.   37   e   successive
          modificazioni,  limitatamente  ai  crediti  nascenti  dalle
          operazioni  previste  alle  lettere a), b), c), f) e n) del
          precedente art. 19 che detti istituti ed aziende di credito
          siano  autorizzati  ad  effettuare  per  durate superiori a
          diciotto mesi;
                c) un contributo agli interessi in favore di istituti
          e  banche estere che finanzino direttamente esportazioni di
          beni  e  servizi  prodotti  da  imprese  nazionali, nonche'
          l'esecuzione  di  studi,  progettazione  e  lavori  da esse
          effettuati".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto
          legislativo n. 143 del 1998:
              "Art.   25   (Razionalizzazione   degli  interventi  di
          sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999
          la   gestione  degli  interventi  di  sostegno  finanziario
          all'internazionalizzazione  del  sistema  produttivo di cui
          alla   legge  24 maggio  1977,  n.  227,  al  decreto-legge
          28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre
          1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art.
          14  della  legge  5 ottobre  1991, n. 317, viene attribuita
          alla  Simest  S.p.a.  A  decorrere  dalla  medesima data la
          gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991,
          n.  19,  viene  attribuita  alla Finest S.p.a. Con apposita
          convenzione    sono    disciplinate    le    modalita'   di
          collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
              2.  Per  la gestione degli interventi di cui al comma 1
          la  Simest  S.p.a.  stipula  apposite  convenzioni  con  il
          Ministero  del  commercio  con  l'estero,  al fine anche di
          determinare   i  relativi  compensi  e  rimborsi,  che  non
          potranno,    comunque,    essere    superiori    a   quelli
          precedentemente  sostenuti  per  la  gestione  dei medesimi
          interventi.
              3.   La   Simest  S.p.a.  succede  nei  diritti,  nelle
          attribuzioni   e  nelle  situazioni  giuridiche  dei  quali
          l'attuale  ente  gestore  dei fondi previsti dalle leggi di
          cui   al  comma  1  e'  titolare  in  forza  di  leggi,  di
          provvedimenti  amministrativi  e di contratti relativi alla
          gestione degli interventi trasferiti.
              4.  Entro  le  date  di  cui al comma 1 il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          d'intesa  con  il  Ministro  del  commercio  con  l'estero,
          provvede  al  trasferimento  alla Simest S.p.a. dei fondi e
          delle  disponibilita'  finanziarie  previste dalle leggi di
          cui al comma 1.
              5.  Con  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica  e  del  commercio  con
          l'estero,  sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi
          per  il  passaggio  dal  Mediocredito  Centrale S.p.a. alla
          Simest  S.p.a.  delle  risorse  materiali  e  del personale
          impiegato  per  la  gestione  degli  interventi trasferiti,
          nonche'  per la determinazione dell'indennizzo spettante al
          precedente  gestore,  compreso  l'avviamento,  in relazione
          all'anticipata  risoluzione delle convenzioni. Il personale
          trasferito  mantiene  comunque  inalterato  il  trattamento
          giuridico ed economico.
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e'  autorizzato  ad apportare le
          necessarie variazioni di bilancio.
              7.  Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981,
          n.   251,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          29 luglio  1981,  n. 394, e' soppresso a partire dalla data
          di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
              8.  Con  decreto  legislativo da emanare ai sensi degli
          articoli  10  e  11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
          59,   entro   il   31 dicembre  1998,  sono  dettate  norme
          integrative  e  correttive  delle  disposizioni  di  cui al
          presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest
          della gestione degli interventi indicati al comma 1".
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi" e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18 agosto 1990. Il testo
          dell'art. 12, comma 1, e' il seguente:
              "Art.   12.   -   1.  La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  o privati sono subordinati alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi".
              - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni
          in  materia  di  giurisdizione  e controllo della Corte dei
          Conti,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
          1994, n. 10".
              -  Il  comma  3  dell'art.  17  della legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita' di Governo ed ordinamento della
          Presidenza  deI  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nella  materia  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materia di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 -
          art. 14, commi 1, 2 e 3 vedi nota alle premesse.