Art. 10
                Tasso di interesse per maggiorazioni

  1.  Per  le  operazioni con tasso di riferimento basato su raccolta
dei  fondi  a  tasso  variabile, le maggiorazioni da corrispondere in
caso  di  ritardato  pagamento dei contributi ovvero della differenza
negativa  di  cui all'articolo 6, comma 2, sono calcolate utilizzando
il  tasso  pari  alle  quotazioni prevalenti sul mercato della valuta
nella  quale dette somme devono essere corrisposte, rilevato da fonti
ufficiali per una durata pari ad un mese, determinato con riferimento
al   momento   in  cui  le  somme  stesse  sono  dovute  e  aumentato
dell'eventuale margine riconosciuto per l'intervento agevolativo; per
periodi  di  maggiorazione  superiori al mese, si applica il tasso di
pertinenza    di   ciascun   periodo   successivo,   in   regime   di
capitalizzazione semplice.
  2.  Per le operazioni di smobilizzo a tasso fisso, le maggiorazioni
da  corrispondere  in caso di ritardato pagamento dei contributi sono
calcolate  utilizzando  il  tasso  Euribor  a un mese determinato con
riferimento  al  momento  in  cui  detti  contributi sono dovuti; per
periodi  di  maggiorazione  superiori al mese, si applica il tasso di
pertinenza    di   ciascun   periodo   successivo,   in   regime   di
capitalizzazione semplice.