Art. 12
          Gare internazionali, co-forniture e sub-forniture
               interventi congiunti con altre agenzie

  1. Per le operazioni relative a contratti commerciali conseguenti a
gare  internazionali  ad  offerta  irrevocabile, il contributo di cui
all'articolo  6,  puo'  essere  determinato  sulla  base del tasso di
interesse   a   carico   del  debitore  estero  riferito  al  momento
dell'offerta  irrevocabile,  sempreche' non inferiore al tasso minimo
come  definito  all'articolo  11, fermo restando per le operazioni di
credito  acquirente  il  termine di sei mesi dalla data del contratto
commerciale per la stipula della convenzione finanziaria.
  2.   Per   le   operazioni  relative  a  contratti  commerciali  di
co-fornitura e di sub-fornitura, il contributo di cui all'articolo 6,
puo'  essere  determinato  sulla base del tasso di interesse a carico
del   debitore   fissato   nel  contratto  commerciale  di  fornitura
all'acquirente  estero  finale  - stipulato dai co-produttori, da uno
solo  di  essi  o  dall'ente,  anche di diritto estero, deputato alla
commercializzazione  del  prodotto in caso di co-fornitura ovvero dal
capocommessa  in  caso di sub-fornitura - sempreche' non inferiore al
tasso minimo come definito all'articolo 11.
  3.  Per  le operazioni relative a contratti commerciali accessori a
un  contratto  principale  che  prevede  la  partecipazione  di  piu'
fornitori, anche se ancora da nominare al momento del perfezionamento
del  contratto medesimo, stipulato con un unico acquirente estero per
la  realizzazione  di  un  progetto  unitario,  il  contributo di cui
all'articolo  6,  puo'  essere  determinato  sulla  base del tasso di
interesse  a  carico  del  debitore fissato nel contratto commerciale
principale,  sempreche'  non  inferiore al tasso minimo come definito
all'articolo 11.
  4.  Oltre  a  quanto previsto dai precedenti secondo e terzo comma,
per  le operazioni di cui ai medesimi commi, il Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica, di concerto con il
Ministero  del commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e
delle  direttive  comunitarie  nonche'  degli accordi internazionali,
puo'  autorizzare  la  Simest  ad  allineare, in tutto o in parte, le
modalita'  e  le  condizioni  dell'intervento  a  quelle praticate da
agenzie di credito all'esportazione di altri Paesi negli interventi a
sostegno  del  finanziamento  dei  contratti  di  co-fornitura  o del
contratto stipulato dal capocommessa o del contratto principale.
  5. Nel caso di interventi agevolativi effettuati in base ad accordi
di  cooperazione, preventivamente approvati dal Ministero del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica, stipulati con agenzie
di  credito  all'esportazione  di altri Paesi (operazioni congiunte),
potranno  essere accordate alla quota di fornitura italiana modalita'
e  condizioni  di intervento allineate a quelle adottate dall'agenzia
di  riferimento,  di  volta  in  volta  responsabile della conduzione
dell'intervento  congiunto,  sempreche'  in  linea  con  le direttive
comunitarie e con gli accordi internazionali.