Art. 12 Gare internazionali, co-forniture e sub-forniture interventi congiunti con altre agenzie 1. Per le operazioni relative a contratti commerciali conseguenti a gare internazionali ad offerta irrevocabile, il contributo di cui all'articolo 6, puo' essere determinato sulla base del tasso di interesse a carico del debitore estero riferito al momento dell'offerta irrevocabile, sempreche' non inferiore al tasso minimo come definito all'articolo 11, fermo restando per le operazioni di credito acquirente il termine di sei mesi dalla data del contratto commerciale per la stipula della convenzione finanziaria. 2. Per le operazioni relative a contratti commerciali di co-fornitura e di sub-fornitura, il contributo di cui all'articolo 6, puo' essere determinato sulla base del tasso di interesse a carico del debitore fissato nel contratto commerciale di fornitura all'acquirente estero finale - stipulato dai co-produttori, da uno solo di essi o dall'ente, anche di diritto estero, deputato alla commercializzazione del prodotto in caso di co-fornitura ovvero dal capocommessa in caso di sub-fornitura - sempreche' non inferiore al tasso minimo come definito all'articolo 11. 3. Per le operazioni relative a contratti commerciali accessori a un contratto principale che prevede la partecipazione di piu' fornitori, anche se ancora da nominare al momento del perfezionamento del contratto medesimo, stipulato con un unico acquirente estero per la realizzazione di un progetto unitario, il contributo di cui all'articolo 6, puo' essere determinato sulla base del tasso di interesse a carico del debitore fissato nel contratto commerciale principale, sempreche' non inferiore al tasso minimo come definito all'articolo 11. 4. Oltre a quanto previsto dai precedenti secondo e terzo comma, per le operazioni di cui ai medesimi commi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonche' degli accordi internazionali, puo' autorizzare la Simest ad allineare, in tutto o in parte, le modalita' e le condizioni dell'intervento a quelle praticate da agenzie di credito all'esportazione di altri Paesi negli interventi a sostegno del finanziamento dei contratti di co-fornitura o del contratto stipulato dal capocommessa o del contratto principale. 5. Nel caso di interventi agevolativi effettuati in base ad accordi di cooperazione, preventivamente approvati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipulati con agenzie di credito all'esportazione di altri Paesi (operazioni congiunte), potranno essere accordate alla quota di fornitura italiana modalita' e condizioni di intervento allineate a quelle adottate dall'agenzia di riferimento, di volta in volta responsabile della conduzione dell'intervento congiunto, sempreche' in linea con le direttive comunitarie e con gli accordi internazionali.