Art. 13
     Operazioni con tassi di interesse difformi dai tassi minimi

  1.  Per  le  operazioni  di  credito  all'esportazione con tasso di
interesse  a  carico del debitore estero difforme dal tasso minimo di
cui   all'articolo  11,  il  contributo  di  cui  all'articolo  6  e'
determinato  sulla base del tasso di interesse comunque non inferiore
al  suddetto  tasso minimo, e calcolato con riferimento all'ammontare
della  fornitura al netto del differenziale tra detto tasso minimo ed
il tasso di interesse a carico del debitore.