Art. 13 Operazioni con tassi di interesse difformi dai tassi minimi 1. Per le operazioni di credito all'esportazione con tasso di interesse a carico del debitore estero difforme dal tasso minimo di cui all'articolo 11, il contributo di cui all'articolo 6 e' determinato sulla base del tasso di interesse comunque non inferiore al suddetto tasso minimo, e calcolato con riferimento all'ammontare della fornitura al netto del differenziale tra detto tasso minimo ed il tasso di interesse a carico del debitore.