Art. 14
       Intervento nella fase di approntamento della fornitura

  1.  L'intervento per le operazioni di credito all'esportazione puo'
essere  esteso  anche alla fase di approntamento della fornitura, con
decorrenza  anteriore alla materiale esportazione, qualora il periodo
di  approntamento  non  sia  inferiore a sei mesi. Tale intervento ha
luogo  a  fronte  di titoli di credito rilasciati dal debitore estero
anche  se  depositati  presso una banca nazionale od estera oppure di
idonea  documentazione che evidenzi l'impegno ad effettuare pagamenti
sulla   base  della  realizzazione  della  fornitura  a  termini  del
contratto di fornitura stesso o della convenzione di credito.
  2.  Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, la durata del
periodo  di  approntamento  viene  calcolata  dalla  data  alla quale
risultano  sostenuti  i primi costi o, se successiva, a partire dalla
data  di  entrata  in  vigore dei singoli contratti di fornitura sino
alla  data  contrattualmente  prevista  per  il  completamento  della
fornitura.
  3.   L'intervento   decorre   dal   momento   dell'erogazione   del
finanziamento,   sempreche'   il   richiedente   abbia  trasmesso  la
necessaria  documentazione e la relativa quota di fornitura sia stata
approntata.
  4.  Nell'ipotesi  di  mancata  esecuzione, totale o parziale, della
fornitura,  trova  applicazione la disciplina dettata al riguardo dal
successivo articolo 16.