Art. 15 Concorrenza estera e deroghe 1. Qualora gli operatori italiani si trovino in presenza di concorrenza estera, accertabile con idonea documentazione, che pratichi condizioni di credito particolarmente agevolate il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonche' degli accordi internazionali, puo' autorizzare la Simest ad allineare, in tutto o in parte, le modalita' e le condizioni dell'intervento a quelle praticate dalla concorrenza estera. 2. Sulla base di esigenze di politica economica e finanziaria o con riferimento a particolari operazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e direttive comunitarie nonche' degli accordi internazionali, puo' autorizzare condizioni e modalita' diverse da quelle previste dal presente decreto.