Art. 15
                    Concorrenza estera e deroghe

  1.  Qualora  gli  operatori  italiani  si  trovino  in  presenza di
concorrenza   estera,  accertabile  con  idonea  documentazione,  che
pratichi condizioni di credito particolarmente agevolate il Ministero
del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, d'intesa
con  il  Ministero  del  commercio  con  l'estero, nel rispetto delle
decisioni   e  delle  direttive  comunitarie  nonche'  degli  accordi
internazionali,  puo'  autorizzare la Simest ad allineare, in tutto o
in  parte,  le  modalita'  e  le  condizioni dell'intervento a quelle
praticate dalla concorrenza estera.
  2. Sulla base di esigenze di politica economica e finanziaria o con
riferimento  a  particolari  operazioni, il Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero
del  commercio con l'estero, nel rispetto delle decisioni e direttive
comunitarie  nonche'  degli  accordi internazionali, puo' autorizzare
condizioni  e  modalita'  diverse  da  quelle  previste  dal presente
decreto.