Art. 16
           Cessazione, rinuncia e revoca dell'agevolazione

  1. L'intervento agevolativo cessa:
    a)   nei  casi  di  risoluzione  o  di  rimborso  anticipato  del
finanziamento;
    b)  nei  casi di mancata esecuzione della fornitura o nei casi di
mancata  esportazione  non  dipendente  da  cause  di forza maggiore,
limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo restando
quanto previsto al comma 4, lettera d);
    c)  in  caso  di  mancato  utilizzo del finanziamento nei termini
convenuti, ancorche' prorogati, limitatamente alle quote non erogate;
    d)  in  caso  di  rinuncia  all'intervento  da parte del soggetto
richiedente,  fatti salvi i casi in cui, qualora rimanga in essere il
finanziamento   al   mutuatario,  l'intervento  e'  finalizzato  alla
stabilizzazione del tasso di interesse per i quali la rinuncia non e'
ammessa.
  2.  La  cessazione  dell'intervento  agevolativo  sul finanziamento
determina  l'interruzione dell'intervento stesso a partire dalla data
alla quale si verifica uno degli eventi di cui al precedente comma 1.
Qualora l'evento che determina detta cessazione non riguardi l'intero
finanziamento ma una quota di esso, l'interruzione dell'intervento si
applica  soltanto su tale quota. Le somme eventualmente erogate per i
periodi  successivi  alla data di interruzione dell'intervento devono
essere  restituite  entro trenta giorni dalla relativa richiesta, con
le  maggiorazioni  calcolate al tasso d'interesse di cui all'articolo
10,  per  il  periodo intercorrente tra la data di pagamento di dette
somme e la loro restituzione.
  3.  Nel  caso  di  cessazione  dell'intervento  dovuta  a  rimborso
anticipato   del  finanziamento,  le  cui  condizioni  sono  regolate
nell'ambito  delle  circolari operative, potra' essere posto a carico
del  soggetto che ha richiesto detto rimborso anticipato il pagamento
di  un  ammontare,  da  determinarsi  in base al differenziale tra il
tasso  di  interesse  posto  a  carico del debitore estero e il tasso
fisso  di  raccolta  sul  mercato  relativo  alle scadenze oggetto di
rimborso anticipato. Resta ferma la possibilita' di porre a carico di
detto  soggetto  eventuali  costi  correlati  allo  scioglimento  dei
contratti  di  copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione.
  4.  L'intervento  agevolativo  e'  revocato,  in  tutto o in parte,
qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi:
    a)  il  contratto  di finanziamento sia modificato od eseguito in
modo  sostanzialmente  difforme da quanto indicato nella richiesta di
intervento,   in  termini  che  rendono  il  finanziamento  non  piu'
agevolabile;
    b)  il  contratto  commerciale sia modificato od eseguito in modo
sostanzialmente  difforme  da  quanto  indicato  nella  richiesta  di
intervento,   in  termini  che  rendono  il  finanziamento  non  piu'
agevolabile;
    c)  la  merce  fornita  sia  stata restituita in tutto o in parte
all'esportatore;
    d) per i finanziamenti concessi nella fase di approntamento della
fornitura di cui all'articolo 14, oltre ai casi indicati nel presente
comma,  la  fornitura  non sia stata eseguita in tutto o in parte per
inadempienza  contrattuale  dell'esportatore  o per causa allo stesso
imputabile;
    e) l'intervento agevolativo e' stato concesso o erogato in base a
dati,  notizie e dichiarazioni, essenziali ai fini dell'agevolazione,
risultati falsi, inesatti o reticenti.
  5.  Nei  casi  di  revoca  di  cui  alla lettera e) del comma 4, la
responsabilita'  per  la  restituzione  dei  contributi erogati e non
dovuti  e'  a carico della banca richiedente l'intervento agevolativo
ovvero dell'impresa esportatrice, anche se non richiedente, a seconda
del  soggetto  responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la
revoca   dell'intervento   agevolativo.   Sull'ammontare   dovuto  in
restituzione,  il  soggetto  responsabile  e'  tenuto a corrispondere
maggiorazioni   secondo   quanto   previsto   dal  comma  2.  Qualora
l'intervento  agevolativo  sia  finalizzato  alla stabilizzazione dei
tassi  di interesse, dagli ammontari dovuti in restituzione a seguito
della  revoca dell'intervento agevolativo, comprensivi delle suddette
maggiorazioni,  devono  essere  decurtati gli ammontari eventualmente
versati dal soggetto richiedente l'intervento stesso. In nessun caso,
la  differenza  tra  gli  ammontari  versati  e ricevuti dal soggetto
richiedente  l'intervento  agevolativo  puo'  essere  corrisposta  al
soggetto  stesso.  Resta  ferma la possibilita' di porre a carico del
soggetto responsabile eventuali costi correlati allo scioglimento dei
contratti  di  copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione.
  6.  Qualora,  in  relazione  all'evento di cui alla lettera e), del
comma   4,   sia   promossa   azione  penale  e  sia  pronunciato  un
provvedimento   definitivo   di   condanna,   non   sono  ammissibili
all'intervento  le domande presentate nei cinque anni successivi alla
data  del  provvedimento stesso relative ad operazioni riguardanti la
banca ovvero l'impresa esportatrice cui e' riferibile il fatto per il
quale il provvedimento di condanna e' stato adottato.
  7.  Nei  casi  di  revoca  di cui alle lettere a), b), c) e d), del
comma  4,  il  soggetto  responsabile  dell'azione o del fatto che ha
causato  la  revoca  dell'intervento  agevolativo  versa  l'ammontare
dovuto  per  la  restituzione  dei contributi erogati aumentato delle
maggiorazioni secondo quanto previsto dal precedente comma 2. In tali
casi,   qualora   l'intervento   agevolativo   sia  finalizzato  alla
stabilizzazione  dei  tassi  di interesse e dal conteggio risulti che
gli  ammontari corrisposti al soggetto richiedente, comprensivi delle
suddette maggiorazioni, siano inferiori a quelli versati dal soggetto
stesso,  la differenza e' corrisposta a quest'ultimo. In nessun caso,
detta   differenza   puo'  essere  corrisposta  qualora  l'intervento
agevolativo  sia stato richiesto dalla banca finanziatrice e l'azione
o  il  fatto  che  ha  causato  la  revoca dell'intervento stesso sia
addebitabile all'impresa esportatrice. Resta ferma la possibilita' di
porre  a  carico  del soggetto responsabile eventuali costi correlati
allo  scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16,
comma  1,  del  decreto  legislativo n. 143 del 1998, posti in essere
sull'operazione.
  8.  La Simest puo' disporre verifiche e controlli in relazione alla
validita' della documentazione e alla veridicita' delle dichiarazioni
prodotte.  A  tale  scopo,  per  le  operazioni  con  contributi agli
interessi  corrisposti  in  un'unica  soluzione,  i  richiedenti sono
tenuti  a  conservare  a  disposizione  della Simest i documenti e le
attestazioni  predisposte ai fini della concessione e dell'erogazione
dell'intervento   agevolativo  per  un  periodo  di  almeno  un  anno
decorrente  dalla  data di erogazione dei contributi medesimi. Per le
altre  operazioni  tale  periodo decorre dalla data di scadenza della
prima rata di ciascun piano di rimborso.
  9.  Ove si verifichi un fatto che possa determinare la cessazione o
la  revoca  dell'intervento agevolativo la Simest, in conformita' con
quanto previsto dall'articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  comunica  alla  banca  e  all'impresa esportatrice, dandone
informazione  al  Comitato agevolazioni, l'avvio del procedimento per
la   cessazione   o  la  revoca  dell'intervento  agevolativo.  Detta
comunicazione deve contenere:
    a)  l'oggetto  e  il  fatto per il quale il procedimento e' stato
promosso;
    b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
    c)  le  modalita'  e  il termine di scadenza per prendere visione
degli atti del procedimento;
    d)  il termine, non inferiore a quindici giorni dalla scadenza di
cui  alla  lettera  c),  per  presentare  memorie scritte e documenti
pertinenti all'oggetto del procedimento.
  10.  Dalla  data  di  invio  della comunicazione di cui al comma 9,
l'intervento  agevolativo  e'  sospeso  sino  alla  deliberazione del
Comitato   agevolazioni,   fatta   salva   la  facolta'  di  adottare
provvedimenti   cautelari   anche  prima  dell'invio  della  suddetta
comunicazione.
  11.  Il  Comitato agevolazioni delibera in merito alla cessazione o
alla  revoca  dell'intervento  agevolativo  entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui alla lettera d) del comma 9.
  12.  Salvo  il  caso  di  cui  alla  lettera e) del comma 4, quanto
previsto ai commi 9, 10 e 11, non si applica qualora il provvedimento
debba  essere  adottato  su  istanza  del soggetto richiedente ovvero
qualora  il soggetto stesso abbia comunicato alla Simest l'evento per
il  quale  il  presente  decreto  prevede  la  cessazione o la revoca
dell'intervento agevolativo.
 
          Nota all'art. 16:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16,  comma 1, del
          decreto legislativo n. 143/1998:
              "Art.  16  (Disposizioni  in  materia  di attivita' del
          soggetto  gestore  del  Fondo di cui all'art. 3 della legge
          28 maggio  1973,  n.  295).  -  1.  Al  fine  esclusivo  di
          ottimizzare  la  gestione  degli oneri a carico dello Stato
          connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella
          gestione  del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio
          1973,  n. 295, il soggetto gestore del Fondo e' autorizzato
          ad  effettuare,  su direttive del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, operazioni di
          copertura,  totale  o  parziale,  di  rischi  sui  tassi di
          interesse  o  di cambio, anche per importi o durate globali
          non   coincidenti   con  gli  importi  o  le  durate  delle
          operazioni   sottostanti.   Eventuali   proventi   o  oneri
          derivanti  dalle  suddette  operazioni di copertura vengono
          accreditati o addebitati al citato Fondo.
              2.  Il  soggetto  gestore  del  Fondo di cui all'art. 3
          della  legge  28 maggio  1973,  n.  295,  per le necessita'
          operative  connesse  alla  predetta  gestione  puo'  essere
          autorizzato   a   contrarre   mutui   e   prestiti,   anche
          obbligazionari,  sia  in  lire  che  in valuta, sul mercato
          nazionale  o  estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica con
          proprio  decreto, di concerto con il Ministro del commercio
          con  l'estero. Il netto ricavo e' versato in apposito conto
          di  Tesoreria  intestato  al  soggetto  gestore. Le rate di
          ammortamento,  per  capitale  ed  interessi,  dei  mutui  e
          prestiti,  sono  rimborsate  dal  Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica.
              -  Per  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nota alle
          premesse, si riporta il testo dell'art. 7:
              "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
          derivanti   da   particolari   esigenze  di  celerita'  del
          procedimento,    l'avvio   del   procedimento   stesso   e'
          comunicato,  con  le  modalita'  previste  dall'art.  8, ai
          soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
          destinato  a  produrre  effetti diretti ed a quelli che per
          legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
          ragioni    di   impedimento   predette,   qualora   da   un
          provvedimento  possa  derivare  un  pregiudizio  a soggetti
          individuati  o  facilmente  individuabili, diversi dai suoi
          diretti  destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
          loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia dell'inizio del
          procedimento.
              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 1 resta salva la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari".