Art. 16 Cessazione, rinuncia e revoca dell'agevolazione 1. L'intervento agevolativo cessa: a) nei casi di risoluzione o di rimborso anticipato del finanziamento; b) nei casi di mancata esecuzione della fornitura o nei casi di mancata esportazione non dipendente da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo restando quanto previsto al comma 4, lettera d); c) in caso di mancato utilizzo del finanziamento nei termini convenuti, ancorche' prorogati, limitatamente alle quote non erogate; d) in caso di rinuncia all'intervento da parte del soggetto richiedente, fatti salvi i casi in cui, qualora rimanga in essere il finanziamento al mutuatario, l'intervento e' finalizzato alla stabilizzazione del tasso di interesse per i quali la rinuncia non e' ammessa. 2. La cessazione dell'intervento agevolativo sul finanziamento determina l'interruzione dell'intervento stesso a partire dalla data alla quale si verifica uno degli eventi di cui al precedente comma 1. Qualora l'evento che determina detta cessazione non riguardi l'intero finanziamento ma una quota di esso, l'interruzione dell'intervento si applica soltanto su tale quota. Le somme eventualmente erogate per i periodi successivi alla data di interruzione dell'intervento devono essere restituite entro trenta giorni dalla relativa richiesta, con le maggiorazioni calcolate al tasso d'interesse di cui all'articolo 10, per il periodo intercorrente tra la data di pagamento di dette somme e la loro restituzione. 3. Nel caso di cessazione dell'intervento dovuta a rimborso anticipato del finanziamento, le cui condizioni sono regolate nell'ambito delle circolari operative, potra' essere posto a carico del soggetto che ha richiesto detto rimborso anticipato il pagamento di un ammontare, da determinarsi in base al differenziale tra il tasso di interesse posto a carico del debitore estero e il tasso fisso di raccolta sul mercato relativo alle scadenze oggetto di rimborso anticipato. Resta ferma la possibilita' di porre a carico di detto soggetto eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione. 4. L'intervento agevolativo e' revocato, in tutto o in parte, qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi: a) il contratto di finanziamento sia modificato od eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento, in termini che rendono il finanziamento non piu' agevolabile; b) il contratto commerciale sia modificato od eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento, in termini che rendono il finanziamento non piu' agevolabile; c) la merce fornita sia stata restituita in tutto o in parte all'esportatore; d) per i finanziamenti concessi nella fase di approntamento della fornitura di cui all'articolo 14, oltre ai casi indicati nel presente comma, la fornitura non sia stata eseguita in tutto o in parte per inadempienza contrattuale dell'esportatore o per causa allo stesso imputabile; e) l'intervento agevolativo e' stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni, essenziali ai fini dell'agevolazione, risultati falsi, inesatti o reticenti. 5. Nei casi di revoca di cui alla lettera e) del comma 4, la responsabilita' per la restituzione dei contributi erogati e non dovuti e' a carico della banca richiedente l'intervento agevolativo ovvero dell'impresa esportatrice, anche se non richiedente, a seconda del soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo. Sull'ammontare dovuto in restituzione, il soggetto responsabile e' tenuto a corrispondere maggiorazioni secondo quanto previsto dal comma 2. Qualora l'intervento agevolativo sia finalizzato alla stabilizzazione dei tassi di interesse, dagli ammontari dovuti in restituzione a seguito della revoca dell'intervento agevolativo, comprensivi delle suddette maggiorazioni, devono essere decurtati gli ammontari eventualmente versati dal soggetto richiedente l'intervento stesso. In nessun caso, la differenza tra gli ammontari versati e ricevuti dal soggetto richiedente l'intervento agevolativo puo' essere corrisposta al soggetto stesso. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del soggetto responsabile eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione. 6. Qualora, in relazione all'evento di cui alla lettera e), del comma 4, sia promossa azione penale e sia pronunciato un provvedimento definitivo di condanna, non sono ammissibili all'intervento le domande presentate nei cinque anni successivi alla data del provvedimento stesso relative ad operazioni riguardanti la banca ovvero l'impresa esportatrice cui e' riferibile il fatto per il quale il provvedimento di condanna e' stato adottato. 7. Nei casi di revoca di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, il soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo versa l'ammontare dovuto per la restituzione dei contributi erogati aumentato delle maggiorazioni secondo quanto previsto dal precedente comma 2. In tali casi, qualora l'intervento agevolativo sia finalizzato alla stabilizzazione dei tassi di interesse e dal conteggio risulti che gli ammontari corrisposti al soggetto richiedente, comprensivi delle suddette maggiorazioni, siano inferiori a quelli versati dal soggetto stesso, la differenza e' corrisposta a quest'ultimo. In nessun caso, detta differenza puo' essere corrisposta qualora l'intervento agevolativo sia stato richiesto dalla banca finanziatrice e l'azione o il fatto che ha causato la revoca dell'intervento stesso sia addebitabile all'impresa esportatrice. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del soggetto responsabile eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione. 8. La Simest puo' disporre verifiche e controlli in relazione alla validita' della documentazione e alla veridicita' delle dichiarazioni prodotte. A tale scopo, per le operazioni con contributi agli interessi corrisposti in un'unica soluzione, i richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione della Simest i documenti e le attestazioni predisposte ai fini della concessione e dell'erogazione dell'intervento agevolativo per un periodo di almeno un anno decorrente dalla data di erogazione dei contributi medesimi. Per le altre operazioni tale periodo decorre dalla data di scadenza della prima rata di ciascun piano di rimborso. 9. Ove si verifichi un fatto che possa determinare la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo la Simest, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica alla banca e all'impresa esportatrice, dandone informazione al Comitato agevolazioni, l'avvio del procedimento per la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo. Detta comunicazione deve contenere: a) l'oggetto e il fatto per il quale il procedimento e' stato promosso; b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c) le modalita' e il termine di scadenza per prendere visione degli atti del procedimento; d) il termine, non inferiore a quindici giorni dalla scadenza di cui alla lettera c), per presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento. 10. Dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 9, l'intervento agevolativo e' sospeso sino alla deliberazione del Comitato agevolazioni, fatta salva la facolta' di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'invio della suddetta comunicazione. 11. Il Comitato agevolazioni delibera in merito alla cessazione o alla revoca dell'intervento agevolativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera d) del comma 9. 12. Salvo il caso di cui alla lettera e) del comma 4, quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, non si applica qualora il provvedimento debba essere adottato su istanza del soggetto richiedente ovvero qualora il soggetto stesso abbia comunicato alla Simest l'evento per il quale il presente decreto prevede la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo.
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998: "Art. 16 (Disposizioni in materia di attivita' del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295). - 1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore del Fondo e' autorizzato ad effettuare, su direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo. 2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessita' operative connesse alla predetta gestione puo' essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Il netto ricavo e' versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nota alle premesse, si riporta il testo dell'art. 7: "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".