Art. 2
                       Operazioni ammissibili

  1.  La  tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili
all'intervento  agevolativo  sono  stabilite  con  delibera  del CIPE
adottata  ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo
n. 143 del 1998.
  2.  Sono  ammissibili  all'intervento  agevolativo le operazioni di
finanziamento  di  crediti all'esportazione realizzate sotto forma di
credito fornitore o di credito finanziario.