Art. 2 Operazioni ammissibili 1. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili all'intervento agevolativo sono stabilite con delibera del CIPE adottata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998. 2. Sono ammissibili all'intervento agevolativo le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore o di credito finanziario.