Art. 3
                     Destinatari del contributo

  1. I destinatari dei contributi agli interessi sono:
a) gli  operatori  nazionali  che  ottengano finanziamenti all'estero
   anche per il tramite di banche nazionali;
b) le  banche,  nazionali  o estere, che concedano finanziamenti agli
   operatori nazionali o alla controparte estera;
c) gli  acquirenti  esteri  di  beni  e  servizi nazionali, nonche' i
   committenti  esteri  di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi
   da imprese nazionali.