Art. 3 Destinatari del contributo 1. I destinatari dei contributi agli interessi sono: a) gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali; b) le banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera; c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonche' i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.