Art. 4 Forma dell'intervento - Decorrenza 1. L'intervento si esplica nella forma del contributo agli interessi di cui all'articolo 6, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione. Il contributo e' concesso a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nei limiti delle disponibilita' finanziarie destinate a tale attivita' e nel rispetto del criterio cronologico di ricezione delle domande di cui al secondo comma dell'articolo 5. 2. L'intervento decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento sempreche' il richiedente abbia trasmesso la necessaria documentazione e la relativa quota di fornitura sia stata eseguita, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, per l'intervento nella fase di approntamento della fornitura.