Art. 4
                 Forma dell'intervento - Decorrenza

  1.   L'intervento  si  esplica  nella  forma  del  contributo  agli
interessi   di   cui  all'articolo  6,  a  fronte  di  operazioni  di
finanziamento  di crediti all'esportazione. Il contributo e' concesso
a  valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n.  295, nei limiti delle disponibilita' finanziarie destinate a tale
attivita'  e nel rispetto del criterio cronologico di ricezione delle
domande di cui al secondo comma dell'articolo 5.
  2.   L'intervento   decorre   dal   momento   dell'erogazione   del
finanziamento sempreche' il richiedente abbia trasmesso la necessaria
documentazione  e  la relativa quota di fornitura sia stata eseguita,
fatto  salvo  quanto previsto all'articolo 14, per l'intervento nella
fase di approntamento della fornitura.