Art. 6 Calcolo del contributo agli interessi 1. Il contributo agli interessi copre la differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento delle operazioni, come determinato ai sensi dell'articolo 9, e gli interessi calcolati al tasso di interesse posto a carico del debitore estero, comunque non inferiore al tasso minimo come definito all'articolo 11. 2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, per le operazioni con tasso di riferimento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile il contributo e' finalizzato alla stabilizzazione del tasso di interesse posto a carico del debitore estero. Pertanto, nel periodo per il quale e' deliberato l'intervento agevolativo, ad ogni scadenza la Simest corrisponde la differenza di cui al precedente comma 1, se positiva, mentre la incassa se negativa.