Art. 6
                Calcolo del contributo agli interessi

  1.  Il  contributo  agli  interessi  copre  la  differenza  tra gli
interessi  calcolati  al  tasso di riferimento delle operazioni, come
determinato  ai  sensi  dell'articolo 9, e gli interessi calcolati al
tasso  di  interesse posto a carico del debitore estero, comunque non
inferiore al tasso minimo come definito all'articolo 11.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto al precedente comma 1, per le
operazioni  con  tasso  di riferimento basato su raccolta dei fondi a
tasso variabile il contributo e' finalizzato alla stabilizzazione del
tasso  di interesse posto a carico del debitore estero. Pertanto, nel
periodo  per il quale e' deliberato l'intervento agevolativo, ad ogni
scadenza  la  Simest  corrisponde  la differenza di cui al precedente
comma 1, se positiva, mentre la incassa se negativa.