Art. 7 Erogazione del contributo agli interessi 1. I contributi relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e di smobilizzo a tasso variabile sono corrisposti nella stessa valuta di denominazione del finanziamento o dello smobilizzo. I contributi relativi alle operazioni di smobilizzo a tasso fisso sono corrisposti in lire o in euro. 2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 6, il soggetto richiedente, a seguito del provvedimento di ammissione all'agevolazione ed in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, invia alla Simest apposita richiesta, completa della relativa documentazione e/o dichiarazione dalla quale risulti l'esecuzione dell'operazione commerciale e finanziaria. 3. La Simest, accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta con la richiesta di erogazione, eroga il contributo agli interessi in unica soluzione ovvero in piu' quote in via posticipata in corrispondenza delle scadenze di pagamento degli interessi, a seconda della tipologia dell'operazione agevolata. 4. Nel caso di contributi corrisposti in un'unica soluzione, la Simest provvede all'erogazione del contributo entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, completa della relativa documentazione. 5. Nel caso di contributi corrisposti in piu' quote, la richiesta di erogazione, contenente i dati necessari per l'erogazione medesima, deve essere rinnovata per ciascuna scadenza di pagamento degli interessi; detta richiesta deve essere presentata in un termine congruo per consentire alla Simest l'erogazione del contributo alla scadenza prevista. Qualora per effetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, la differenza interessi sia dovuta a Simest, il relativo pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di incasso delle singole rate interessi in proporzione alle somme incassate.