Art. 8
           Intervento nelle diverse forme di finanziamento

  1.   Il  contributo  agli  interessi  di  cui  all'articolo  6,  e'
riconosciuto:
a) alla  banca  nazionale  o estera per i finanziamenti concessi agli
   operatori  nazionali  o  alla  controparte  estera  con  tasso  di
   riferimento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile;
b) alla  banca nazionale, per gli smobilizzi di titoli di credito sul
   mercato interno, a tasso fisso o variabile;
c) all'esportatore  o  alla  banca  nazionale  intermediaria, per gli
   smobilizzi di titoli di credito sul mercato estero a tasso fisso;
d) alla  banca  nazionale intermediaria, per gli smobilizzi di titoli
   di credito sul mercato estero a tasso variabile.
  2.  Quanto  previsto  ai  punti  b),  c) e d) si applica anche agli
smobilizzi  di  crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili,
da  lettere  di  garanzia  irrevocabili  e  autonome  e da lettere di
credito "stand-by" irrevocabili.