Art. 8 Intervento nelle diverse forme di finanziamento 1. Il contributo agli interessi di cui all'articolo 6, e' riconosciuto: a) alla banca nazionale o estera per i finanziamenti concessi agli operatori nazionali o alla controparte estera con tasso di riferimento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile; b) alla banca nazionale, per gli smobilizzi di titoli di credito sul mercato interno, a tasso fisso o variabile; c) all'esportatore o alla banca nazionale intermediaria, per gli smobilizzi di titoli di credito sul mercato estero a tasso fisso; d) alla banca nazionale intermediaria, per gli smobilizzi di titoli di credito sul mercato estero a tasso variabile. 2. Quanto previsto ai punti b), c) e d) si applica anche agli smobilizzi di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito "stand-by" irrevocabili.