Art. 9 Determinazione del tasso di riferimento 1. Ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il calcolo del contributo di cui all'articolo 6, la Simest, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, determina il tasso congruo di finanziamento o di smobilizzo rispetto alle condizioni al momento prevalenti sul mercato, utilizzando le informazioni e gli indicatori piu' opportuni, ivi comprese le condizioni applicate ad operazioni similari, ed escludendo tutte le spese e le commissioni d'uso, incluse quelle relative all'eventuale operazione di conferma per gli smobilizzi di cui al comma 2 dell'articolo 8. 2. Nel caso di smobilizzo di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito "stand-by" irrevocabili, il tasso congruo dello smobilizzo non puo' superare quello che, nelle stesse circostanze, sarebbe riconosciuto congruo per uno smobilizzo di titoli di credito. 3. Nelle operazioni con intervento basato sulla raccolta dei fondi a tasso variabile nonche' per le operazioni di smobilizzo con raccolta dei fondi a tasso fisso, per le quali non sia previsto il ricorso all'assicurazione del credito, dovra' essere posta a carico del debitore estero o dell'esportatore, una quota del costo dell'operazione finanziaria, percentualizzata in termini di margine sul costo della raccolta, non inferiore al premio minimo stabilito dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) per la copertura assicurativa dei rischi politici corrispondenti al Paese del debitore/garante. 4. Ferma restando la verifica di congruita' prevista ai precedenti commi 1 e 2, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui all'articolo 6, per le operazioni con intervento basato su raccolta dei fondi a tasso variabile la quota di margine a carico dell'agevolazione non puo', comunque, essere superiore al 2 per cento. 5. Per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso, relativi a operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso pari o superiore a due anni dal punto di partenza del credito, la quota di margine a carico dell'agevolazione non puo', comunque, essere superiore al 5 per cento. 6. Per gli smobilizzi con raccolta dei fondi a tasso fisso, relativi a operazioni di credito fornitore con periodo di rimborso compreso tra diciotto e ventitre mesi dal punto di partenza del credito, anche in un'unica rata, la quota di margine a carico dell'agevolazione non puo', comunque, essere superiore al 4 per cento.