Art. 9
               Determinazione del tasso di riferimento

  1.  Ai  fini  della  determinazione del tasso di riferimento per il
calcolo  del  contributo  di  cui  all'articolo  6,  la Simest, fermo
restando  quanto  previsto  ai  successivi  commi 3 e 4, determina il
tasso   congruo  di  finanziamento  o  di  smobilizzo  rispetto  alle
condizioni   al   momento  prevalenti  sul  mercato,  utilizzando  le
informazioni  e  gli  indicatori  piu'  opportuni,  ivi  comprese  le
condizioni  applicate  ad operazioni similari, ed escludendo tutte le
spese  e  le commissioni d'uso, incluse quelle relative all'eventuale
operazione  di  conferma  per  gli  smobilizzi  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 8.
  2.  Nel  caso  di  smobilizzo  di  crediti  assistiti da lettere di
credito  irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome
e  da  lettere  di  credito "stand-by" irrevocabili, il tasso congruo
dello   smobilizzo   non  puo'  superare  quello  che,  nelle  stesse
circostanze,  sarebbe  riconosciuto  congruo  per  uno  smobilizzo di
titoli di credito.
  3.  Nelle operazioni con intervento basato sulla raccolta dei fondi
a  tasso  variabile  nonche'  per  le  operazioni  di  smobilizzo con
raccolta  dei  fondi  a tasso fisso, per le quali non sia previsto il
ricorso  all'assicurazione  del credito, dovra' essere posta a carico
del   debitore   estero  o  dell'esportatore,  una  quota  del  costo
dell'operazione  finanziaria,  percentualizzata in termini di margine
sul  costo  della  raccolta, non inferiore al premio minimo stabilito
dall'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo economico
(O.C.S.E.)   per   la  copertura  assicurativa  dei  rischi  politici
corrispondenti al Paese del debitore/garante.
  4.  Ferma restando la verifica di congruita' prevista ai precedenti
commi 1 e 2, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di
cui  all'articolo  6,  per  le  operazioni  con  intervento basato su
raccolta  dei  fondi  a  tasso variabile la quota di margine a carico
dell'agevolazione  non  puo',  comunque,  essere  superiore  al 2 per
cento.
  5.  Per  gli  smobilizzi  con  raccolta  dei  fondi  a tasso fisso,
relativi  a  operazioni  di credito fornitore con periodo di rimborso
pari  o  superiore  a  due anni dal punto di partenza del credito, la
quota  di  margine  a  carico  dell'agevolazione  non puo', comunque,
essere superiore al 5 per cento.
  6.  Per  gli  smobilizzi  con  raccolta  dei  fondi  a tasso fisso,
relativi  a  operazioni  di credito fornitore con periodo di rimborso
compreso  tra  diciotto  e  ventitre  mesi  dal punto di partenza del
credito,  anche  in  un'unica  rata,  la  quota  di  margine a carico
dell'agevolazione  non  puo',  comunque,  essere  superiore  al 4 per
cento.