CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente capitolato generale d'oneri concerne i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa e si applica, per quanto compatibile, anche ai contratti derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti.